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Appunti CSA 2006: Terapisti complementari | | |
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Abbiamo pensato di trascrivere unicamente gli articoli di legge importanti per il terapista complementare:
Il tutto si trova nella "Legge sulla promozione della salute".
Disposizioni comuni:
Art. 53 L'esercizio nel Cantone di un'attività sanitaria è sottoposto a vigilanza.
Il Consiglio di Stato disciplina per regolamento l'attività degli operatori sanitari previsti dall' art. 54.
Il Consiglio di Stato può parimenti proteggere e riconoscere i diplomi e i titoli degli operatori sanitari previsti dall' art. 62.
Art. 54 Sono operatori sanitari secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di:
L'esercizio delle professioni previste dal capoverso precedente è subordinato ad autorizzazione. Il Consiglio di Stato, tramite regolamento, può sottoporre a vigilanza altre professioni ed attività sanitarie non prevista da questa legge.
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Art. 62Sono operatori sanitari senza attività indipendente le persone che non dispongono dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio indipendente di una professione prevista dall'art. 54 di questa legge, e che, con o senza diploma, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali lavoratori dipendenti presso operatori autorizzati, servizi, ambulatori o strutture sanitarie autorizzate.
Sono in particolare operatori sanitari senza attività indipendente gli assistenti di studio medico, i laboratoristi medici, gli assistenti tecnici in radiologia medica, gli ortottisti, i soccoritori professionali dei servizi autolettiga, gli assistenti di farmacia, le infermiere odontoiatriche, gli assistenti geriatrici, le igeniste dentarie.
Essi possono distribuire e/o attuare, nell'ambito dell'ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie prescritte da operatori sanitari autorizzati, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal compotente operatore sanitario prescrittore. Quest'ultimo ne assume la responsabilità.
L'operatore senza attività indipendente è sottoposto, nell'esercizio delle attività previste dal Cpv. 3 di questo articolo, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei regolamenti.
Art. 63 E' considerato terapista complementare ai sensi di questa legge chi è in possesso della relativa autorizzazione cantonale ed esercita la sua attività a titolo indipendente. L'autorizzazione d'esercizio è rilisciata dal Dipartimento alle persone che:
Il terapista complementare è subordinato, nell'esercizio della sua attività, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge. Si applicano in particolare anche il Titolo II e l'art. art. 59.
Art. 63a L'esame di terapista complementare è volto a verificare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell'intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di estendere l'esame anche a materia specifiche nell'ambito delle terapie complementari.
Unitamente alla domanda di ammissione all'esame il candidato è tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato la documentazione relativa alla sua formazione e ad indicare il tipo di prestazioni che intende dispensare, così come eventuali attrezzature e apparecchiature che intende utilizzare.
Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le ulteriori modalità relative all'ammissione, allo svolgimento e alla valutazione dell'esame cantonale. Esso può segnatamente:
Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse d'esame.
Art. 63b Il terapista complementare è tenuto a limitare le sue prestazioni e/o terapie ai campi di attività indicati all'autorità sanitaria. Egli è in particolare tenuto a:
Egli non può:
Il medico cantonale può accordare eccezioni in casi particolari. Art. 63c Il terapista complementare in possesso di un diploma riconosciuto è tenuto a rispettare i limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione e comprovate dal diploma o certificato. Il Consiglio di Stato può stabilire delle deroghe all'art. 63b cpv. 2.
Art. 63d Sono considerati "guaritori", secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono.
Il guaritore:
Art. 63e) Nel caso di parto domiciliare, le levatrici sono autorizzate a somministrare e a dispendare medicamenti sottoposti a ricetta medica, nella misura in cui il parto sia sotto la responsabilità di un medico che dispone del libero esercizio nel Cantone.
Art. 64 Nel rispetto dei diritti individuali (Titolo II della Legge) ogni operatore sanitario è tenuto a dare le prestazioni nei limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione comprovata dal diploma o certificato esibito dai mezzi tecnici e delle strutture a disposizione. Esse devono essere contenute nel campo d'attività usualmente riconosciuto alla professione esercitata tenuto conto delle specializzazioni acquisite e documentabili.
Ogni operatore sanitario ha la responsabilità di aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali in particolare sugli sviluppi, sui limiti, sull'efficacia e sulle controindicazioni delle prestazioni e terapie distribuite ed attuate.
Sono riservate le disposizioni particolari concernenti la delimitazione del campo di attività di singoli operatori previste da questa legge e dai regolamenti.
Art. 67 Ad eccezione del farmacista, dell'assistente farmacista e dell'odontotecnico, ogni operatore autorizzato, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni pazienti, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati:
Egli deve, nell'ambito del rispettivo campo d'attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facotà, gli agenti terapeutici prescritti. E' riservato l'art. 11 cpv. 6.
Le informazioni di cui all'art. 6 cpv. 4 possono essere menzionate su un documento separato dalla cartella sanitaria.
Per ogni intervento chirurgico, oltre alle informazioni di cui al cpv. 1 di questo articolo, devono essere documentate le informazioni cliniche e tecniche sull'intervento, nonchè le generalità del o degli operatori e dell'anestesista, delle altre persone coinvolte nell'intervento, nonchè il genere, la durata e l'ora dell'intervento chirurgico e dell'anestesia.
La cartella e gli altri documenti sanitari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla conclusione del trattamento. E' riservato il diritto del paziente ad accedere alla cartella sanitaria conformemente all'art. 6 cpv. 3 e 4.
Il segreto professionale ha unicamento lo scopo di tutelare la sfera privata e la personalità del paziente.
Sono tenuti al segreto professionale i medici e tutti i loro ausiliari quali infermieri, assistenti, personale di segreteria ecc.
Il segreto professione riguarda tutte le informazioni e i dati personali concernenti un paziente di cui si è avuta conoscenza nell'esercizio della professione, poco importa se l'informazione proviene dal paziente stesso oppure da terzi (famigliari o datore di lavoro).
La violazione del segreto professione è punibile in base all'art. 321 del Codice penale svizzero, in seguito a querela penale dell'interessato presentata alla competente Procura pubblica.
'''Nemmeno fra operatori sanitari possono essere divulgate informazioni coperte dal segreto professionale a meno che ciò sia necessario per stabilire una diagnosi o per esigenze di cura.
La rilevazione di dati sanitari personali è ammessa solo con il consenso scritto del pazientee, in casi particolari, per decisione del Medico cantonale*.
In nessun caso il medico può invocare il segreto professionale per rifiutare al paziente informazioni che lo riguardano.
Eccezioni:
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Non c'è nessun obbligo legale, ma libertà di scelta personale. L'Art. 63 della Legge cantonale non prevede la RC per i terapisti complementari.
Estratto dall'opuscolo "I tuoi diritti come paziente", ottenibile presso il DOS, Bellinzona.
Gli ospedali pubblici, cioè gli istituti che beneficiano di sussidi cantonali, sono obbligati a dare le loro prestazioni nei casi d'urgenza e ad ammettere i pazienti che sono loro inviati da un medico curante.
Non sono invece tenuti ad ammettere i pazienti che si presentano di loro iniziativia se il loro stato non presenta un carattere d'urgenza.
Questi pazienti dovranno invece preventivamente consultare un medico ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone il quale, a suo giudizio e se necessario, li invierà in ospedale.
La relazione giuridica tra il medico e il paziente é disciplinata dal diritto del mandato (art. 398 e segg. Codice delle obbligazioni).
Il medico privato quindi può rifiutare il mandato di curare un paziente. E' invece obbligato a curarlo nei casi d'urgenza. Le prestazioni sanitarie urgenti devono essere date indipendentemente dalle condizioni assicurative, sociali, religiose, di nazionalità o altre del paziente. Come il medico privato, la clinica può rifiutare l'ammissione di un paziente, salvo i casi urgenti. Quindi in tutta la Svizzera, gli ospedali e i medici sono tenuti ad accettare ed a curare tutti i casi urgenti. Negli altri casi il paziente non ha il diritto di essere curato e il medico o l'ospedale non sono tenuti ad accettare ed a curare ogni paziente che si presenti.
Secondo i criteri generali della protezione della personalità, il paziente ha il diritto di decidere liberamente se vuole farsi curare. Secondo l'articolo 8 della Legge sanitaria questo diritto all'autonomia decisionale ha inizio con il compimento del sedicesimo anno di età. Egli può quindi anche opporsi ad un trattamento medico urgente e indispensabile. Il medico non può costringere un paziente a farsi trattare anche se il trattamento consigliato è evidentemente nel suo interesse.
Eccezioni sono ammesse nei casi seguenti:
Durante un intervento operatorio il chirurgo può eseguire un intervento diverso da quello concordato col paziente se:
In ogni caso il medico deve informare il paziente prima dell'intervento dell'eventualità che si rendano necessarie modifiche rispetto all'intervento prospettato ed ottenerne il consenso.
Il paziente ha diritto d'essere informato con precisione sul suo reale stato di salute. L'informazione deve essere facilmente comprensibile ossia deve essere data in termini semplici e veritieri. Il medico deve tener conto della personalità e del grado di istruzine del paziente. in particolare il paziente deve essere informato sulla diagnosi (cioè sul tipo di malattia di cui è affetto), sulla prognosi (cioè sulle probabilità di evoluzione nel tempo della malattia) sulle cure da effettuare, sui possibili rischi e su eventuali cure o trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti. Chiedere un "secondo parere" medico può essere un modo pratico e concreto per aumentare l'informazione del paziente.
Eccezioni:
*In caso d'urgenza, quando il paziente è in pericolo di morte e contemporaneamente incapace di esprimersi o di discernimento, (ad esempio se il paziente è svenuto), il medico agirà secondo la volontà presunta del paziente cioè prenderà tutte quelle misure utili a mantenerlo in vita.
Il medico curante può non dare un'informazione solo quando ciò possa recare danno alla salute fisica e psichica del paziente oppure pregiudicare l'esito di una cura. In questo caso il medico deve essere in grado di giustificare oggettivamente la sua decisione e dovrà in ogni caso informare un parente e/o, se del caso, una persona prossima al paziente stesso (ad esempio il convivente o la persona che da tempo ha cura del paziente).
Il paziente ha inoltre il diritto di conoscere le generalità e le qualifiche professionali dei sanitari che intervengono nella sua cura (ad esempio sapere da chi è stato o sarà operato).
Il paziente ha diritto, facendone domanda scritta, di consultare la propria cartella sanitaria.
Inoltre a sue spese può ottenere copia dei documenti oggettivi (ad esempio diagnosi, analisi di laboratorio, accertamenti radilogici, ecc.) in essa contenuti. Il medico può invece rifiutare di mostrare al paziente le annotazioni personali, le valutazioni e le informazioni personali ottenuta da terzi. Il paziente ha diritto di chiedere la rettifica di eventuali errori contenuti nei dati oggettivi che lo riguardano.
Il medico ha l'obblico di compilare e tenere aggiornata una cartella clinica per ciascuno dei suoi pazienti.
La cartella clinica deve contenere almeno:
I medici, gli ospedali e gli istituti di cura ed in genere tutti gli operatori sanitari hanno l'obbligo di conservare la cartella clinica per almeno dieci anni dopo la conclusione del trattamento.
Affinchè la libertà di scelta del paziente sia effettiva (autodeterminazione), è necessario il consenso del paziente prima dell'esecuzione di ogni prestazione diagnostica, terapeutica o riabilitativa.
Il paziente, salvo casi particolari, deve poter decidere liberamente se accettare o rifiutare una cura o un intervento e non può esservi obbligato contro la sua volontà. Per gli interventi di secondaria importanza e di rischio limitato (ad es. misura della temperatura, pressione, auscultazione ecc.) il consenso è persunto per il fatto che il paziente ha sollecitato l'intervento dell'operatore sanitario e non deve quindi essere chiesto esplicitamente. Il paziente ha però diritto di opporsi ad una prestazione che non desidera subire.
Per interventi cruenti e invasivi o che comportano un rischio più elevato (ad es. radiografie, iniezioni, operazioni chirurgiche ecc.), il consenso% del paziente deve essere richiesto di volta in volta. In caso di interventi ad alto rischio o non strettamente indispensabili dal profilo medico (es. chirurgia plastica), il paziente deve dare per iscritto il suo consenso.
Il paziente ricoverato in istituto di cura (ospedale, clinica, casa per anziani, ecc.) non deve subire limitazioni dei suoi diritti e delle sue libertà individuali. I medici dipendenti di questi istituti hanno nei suoi confronti gli stessi doveri ed obblighi dei medici liberi professionisti. Il paziente ricoverato ha diritto a mantenere contatti conl'esterno. In particolare può avere relazioni personali con parenti e amici e può liberamente corrispondere per iscritto o per telefono.
Ha inoltre diritto ai mezzi d'informazione quali i giornali, la radio e la TV. Le restrizioni d'orario concernte le visite devono essere giustificate da motivi sanitri e organizzativi prevalenti. Il paziente ha diritto all'assistenza spirituale desiderata e all'accompagnamento alla morte. Al paziente terminale (cioè considerato in fin di vita) non potrà essere negata la presenza dei famigliari e delle persone care come pure la possibilità di manifestare le sue ultime volontà.
Per ragioni mediche, può essere effettuata l'autopsia dei pazienti deceduti in ospedale a meno che il defunto stesso o le persone a lui prossime(parenti o conviventi, amici ecc.) abbiano manifestato un'opposizoine. Pertanto il paziente che non desidera che il proprio corpo sia sottoposto ad autopsia deve esprimere la propria opposizione con apposite clausole testamentarie, con disposizioni speciali (ad esempio all'atto dell'ammissione in un ospedale) o informando le persone a lui prossime della sua volontà. Diversamnte, il consenso all'autopsia è presunto.
Se l'autopsia è ordinata dall'Autorità giudiziaria o dal Medico cantonale, non si potranno tenere in considerazione le opposizioni del defunto e delle persone a lui prossime.
Per i prelievi di organi o tessuti da persone viventi a scopo di trapiano occorre il consenso scritto del donatore.
Il donatore deve essere preventivamente informato sui rischi e le conseguenze del prelievo e sui prevedibili benefici per il ricevente.
Il paziente può autorizzare o proibire con apposite disposizioni (ultime volontà) il prelievo di organi dal proprio corpo dopo la morte.
Se il paziente non ha disposto in merito, il prelievo di organi dal cadavere può essere autorizzato dai parenti.
L'accertamento della morte del donatori di organi deve essere eseguito da un medico diverso da quelli interessati al trapianto. Non sono ammessi compensi per l'autorizzazione al prelievo di organi e tessuti per il trapianto.
dei diritti dei pazienti?
Se i diritti dei pazienti e gli obblighi di comportamento degli operatori sanitari e delle istituzioni (ospedali, cliniche, case per anzi ecc.) sono violati, può essere inoltrata una denuncia all'apposita:
Commissione Cantonale di Vigilinaza, Dipartimento delle Opere Sociali, Senzione Sanitaria, 6500 Bellinzona
Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è composta da 5 membri di cui fanno parte un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari. La Commissione accerta i fatti ed interviene rapidamente presso le Autorità e le persone competenti per fare cessare ogni violazione dei diritti dei pazienti.
La denuncia può essere inoltrata da un paziente interessato, dal suo rappresentante legale oppure da ogni persona a lui prossima (parenti, convivente, ecc.).
Assiociazione consumatrici della Svizzera italiana
Sito originale ACSI
Accenni sugli articoli di legge importanti per lo studio.
La LAMal accorda prestazioni (copre) nei seguenti casi:
tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino.
L'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie è di iscriversi presso un assicuratore malattia riconosciuto entro tre mesi dall'acquisizione del domiciolio, dall'ottenimento di un permesso di dimora superiore ai tre meso o dalla nascita in Svizzera.
Nell'assicurazione obbligatoria di base il cittadino ha la libera scelta dell'assicuratore presso cui iscriversi.
Deve tuttavia trattarsi di un assicuratore malattia riconosciuto e autorizzato dall'Autorità federale alla pratica assicurativa nel Cantone Ticino (tutte le maggiori Casse malati sono abilitate in questo senso).
L'assicuratore a cui il cittadino si rivolge chiedendo l'iscrizione è obbligato ad affiliarlo, e questo indipendentemente dall'età o dallo stato di salute del postulante. Al momento dell'iscrizione al richiedente non possono essere chieste informazioni sul suo stato di salute.
Il cittadino assicurato ha inoltre diritto al libero passaggio integrale, che gli consente, limitatamente all'assicurazione obbligatoria di base, di cambiare assicuratore senza penalizzazione alcuna in fatto di premio all'entrata o di altre restrizioni.
Nell'assicurazione obbligatoria di base non possono inoltre essere applicati:
*riserve assicurative;
Le assicurazioni complementari sono rette dal diritto privato.
Per questa ragione l'assicurato non può vantare un diritto soggettivo all'iscrizione.
L'assicuratore ha dunque facoltà di:
Il premio viene stabilito in funzione del rischio individuale rappresentato (più l'età avanza, più il rischio assicurativo aumenta: di conseguenza anche il premio d'assicurazione subirà incrementi anche importanti).
Al momento dell'iscrizione il richiedente deve compilare il questionario sullo stato di salute, indicando anche nei minimi dettagli le affezioni a cui precedentemente è stato soggetto.
Nelle assicurazioni complementari non è dato alcun diritto di libero passaggio.
Ufficio federale per la sanità pubblica
Sito originale
L'importo dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) può ammontare dai fr. 1'000.- fino ai fr. 2'000.-, versati poi mensilmente.
Ufficio federale per le assicurazioni sociali
Sito originale
La sicurezza sociale in Svizzera
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MmP 4
Mmp 4.1
MN 2.1
MmP 4.3
MN 2.3
MmP 4.2
MN 2.2
MmP 4.4
MN 3.4
alla pagina Legislazione sanitaria Versione in Enciclopedia
Il Dipartimento della Sanità riconosce, per il momento, le terapie riportate nella lista del sito Meindex.ch gestito dalla RME. E' la RME che verifica le ore e le scuole fatte dai singoli terapisti e di conseguenza li autorizza o meno a esercitare determinati metodi (con i relativi sottometodi). In base a cio' a tutt'oggi il DS tollera e approva le terapie fatte dai naturopati, dai massaggiatori, dai terapisti in generale ecc.
Controllate se le cose funzionano veramente cosi, perché il superamento degli esami quale terapista complementare, non dà automaticamente l'autorizzazione a lavorare o meglio a esercitare alcuna terapia se questa non é stata approvata dalla RME. La cosa é abbastanza complicata per questo credo sia giusto chiarirla.
Mi auguro che sia meno complicata da come io l'ho presentata, cerchi la redazione o chi per essi di chiarire questo delicato punto. Buon lavoro m.n.
Caro Mario, capisco le Tue preoccupazioni. La sanitocrazia è veramente un problema non solo Svizzero e no solo quanto concerne le professioni paramediche. Per questo motivo ci teniamo più lontano possibile e ci arrangiamo da "liberi professionisti". Non abbiamo nessuna intenzione di spendere altro inchiostro alle tonellate già spese inutilmente sul tema.
Una precisazione: non prepariamo i Terapisti complementari (futuri membri della sanitocrazia) agli esami cantonali. Abbiamo semplicemente trascritto in formato elettronico e pubblicato delle dispense come servizio agli studenti - cosa che spettava le scuole coinvolte. Non abbiamo nessuna ulteriore responsabilità in merito: tocca il Cantone e le scuole (che in contrasto a noi fanno denari con la faccenda). Nota: chi non ha competenza decisionale non ha responsabilità.
Se il tema del pagamento di prestazioni paramediche tramite le Casse ammalati (grazie) è bruciante, se ne occuperanno i giornalisti e altri interessati. La via più semplice per discutere il tema "privatamente" sarebbe di aprire un Blog sul tema (ne di nostra iniziativa ne partecipazione).
Cordiali saluti. Peter
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