La sicurezza sociale in Svizzera


Informazioni per cittadini svizzeri o cittadini dei Paesi membri della CE residenti in Svizzera.


Abbreviazioni


AD Assicurazione contro la disoccupazione


AI Assicurazione invalidità


AINF Assicurazione infortuni


AMal Assicurazione malattie


AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti


CE Comunità Europea *


CI Conto individuale


HMO Health Maintenance Organization


LAMal Legge sull'assicurazione malattie


PC Prestazioni complementari all'AVS e all'AI


PP Previdenza professionale


seco Segretariato di Stato dell'economia


SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni


UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali


UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica



* Nella lingua corrente viene usato anche il termine Unione Europea (UE).



Indice Pagina


L'accordo sulla libera circolazione (accordo sulla libera circolazione delle persone) 6


Il sistema di sicurezza sociale determinante 10


Le caratteristiche del sistema


svizzero di sicurezza sociale 13


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro) 17


L'assicurazione invalidità (AI) 27


La previdenza professionale


(PP, secondo pilastro) 34


La previdenza individuale (terzo pilastro) 40


L'assicurazione malattie (AMal) 43


L'assicurazione contro gli infortuni (AINF) 51


L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) 61


Gli assegni familiari 66


Indirizzi e siti Internet 70



L'accordo sulla libera circolazione delle persone


Cos'è l'accordo sulla libera circolazione?


Una normativa sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE.


Con l'accordo sulla libera circolazione viene introdotta la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE mediante un'apertura progres siva del mercato del lavoro. Questo diritto viene completato con il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e la coordinazione dei sistemi di sicurezza so ciale.


Cosa implica l'accordo nell'ambito della previdenza sociale?


La coordinazione dei vari sistemi nazionali di sicurezza sociale.


L'accordo sulla libera circolazione coordina i diversi sistemi na zionali di sicurezza sociale. Non comporta tuttavia alcuna uniformazione dei singoli sistemi. La struttura, il tipo e gli importi delle prestazioni previsti dalle assicurazioni sociali di ogni singolo Paese vengono mantenuti.


Gli elementi principali dell'accordo:


* uguaglianza di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini dei Paesi CE;


* riduzione o soppressione delle ripercussioni negative che il cambiamento di occupazione o di Paese di residenza può avere sulla protezione assicurativa.


L'accordo sulla libera circolazione in buona parte rimpiazza le convenzioni vigenti in materia di sicurezza sociale concluse tra la Svizzera e i sin goli Paesi CE. Queste ultime continuano però ad essere applicabili alle persone toccate dall'accordo, in particolare a quelle senza attività lucrativa e a quelle che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese CE.


Quali sono i settori assicurativi interessati?


Tutti i settori della sicurezza sociale fatta eccezione per l'aiuto sociale.


L'accordo sulla libera circolazione si applica a tutte le disposizioni legali relative alla copertura assicurativa


* durante la vecchiaia,


* in caso d'invalidità,


* per i superstiti,


* in caso di malattia e di maternità,


* in caso d'infortuni professionali e di malattie professionali,


* in caso di disoccupazione,


* per le famiglie.


L'aiuto sociale non è compreso nell'accordo.


A quali persone si applica l'accordo?


Ai cittadini svizzeri o ai cittadini di un Paese CE che lavorano in un Paese CE o in Svizzera oppure si trasferiscono dalla Svizzera in un Paese CE o viceversa.


L'accordo riguarda


* le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività lucrativa (beneficiari di rendite, disoccupati);


* gli studenti e i loro familiari (solo per ciò che concerne l'assicurazione malattie);


* i familiari o i superstiti di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività lucrativa, qualunque sia la loro nazionalità;


* gli apolidi e i rifugiati, a condizione che risiedano in Svizzera o in un Paese CE.


Le persone senza attività lucrativa e quelle che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese CE (salvo se sono familiari o superstiti nel senso summenzionato) non sono toccate dall'accordo. Per loro continuano a valere le convenzioni di sicurezza sociale stipulate tra la Svizzera e i singoli Paesi. Presso le casse di compensazione si ottengono ulteriori specifiche informazioni.


A quale sistema di sicurezza sociale sono soggette le persone esercitanti un'attività lucrativa?


Di regola al sistema di sicurezza sociale di un solo Paese.


Le persone che svolgono un'attività lucrativa di regola sono soggette al sistema di sicurezza sociale di un solo Paese, anche se lavorano in più Paesi. Questo significa che devono versare i contributi assicurativi solo nel Paese in questione.


A quale sistema assicurativo sono soggette le persone esercitanti un'attività lucrativa in un solo Paese?


Al sistema assicurativo del Paese in cui lavorano.


I cittadini svizzeri e i cittadini di un Paese CE che esercitano un'attività lucrativa in un solo Paese sono soggetti al sistema assicurativo di questo Paese - anche se risiedono in un altro Paese o se la sede dell'azienda o del datore di lavoro si trova in un altro Paese.


A quale sistema assicurativo sono soggette le persone esercitanti un'attività lucrativa in più Paesi?


Al sistema assicurativo del Paese in cui risiedono, a condizione di lavorarvi.


I cittadini svizzeri e i cittadini di un Paese CE che esercitano un'attività in più Paesi di regola sono soggetti al sistema assicurativo del Paese di residenza. Se non risiedono in alcuno dei Paesi in cui lavorano, sono soggetti al sistema assicurativo del Paese in cui svolgono l'attività principale o nel quale si trova la sede principale del datore di lavoro.


A quale sistema assicurativo sono soggette le persone distaccate in Svizzera per un breve periodo da un'azienda con sede in un Paese CE?


Al sistema assicurativo vigente nel Paese CE in cui si trova la sede dell'azienda.


I cittadini svizzeri e i cittadini di un Paese CE distaccati temporaneamente in Svizzera da un'azienda con sede in un Paese CE rimangono soggetti al sistema assicurativo vigente nello Stato in cui si trova la sede dell'azienda, ma soltanto se il distacco non dura più di 12 mesi. Se il distacco dura più a lungo, l'assicurazione può essere mantenuta su richiesta.


Cosa offre il sistema svizzero di sicurezza sociale?


Protezione contro i rischi sociali.


In Svizzera esiste una rete molto fitta di assicurazioni sociali che offre alle persone che ci vivono e ci lavorano e ai loro familiari un'ampia protezione contro i rischi di cui non possono fronteggiare da soli le conseguenze finanziarie. Il sistema vigente offre una buona protezione.


Com'è suddiviso il sistema di sicurezza sociale?


Consta di quattro settori.


Il sistema svizzero di sicurezza sociale comprende quattro settori:


* la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (sistema dei tre pilastri);


* la protezione contro i postumi di una malattia o di un infortunio;


* l'assicurazione contro la disoccupazione;


* gli assegni familiari.


La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel versamento di prestazioni quali rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni familiari o nella copertura di spese dovute a malattia o infortunio.



Com'è finanziato il sistema svizzero di sicurezza sociale?


Mediante contributi sul reddito dell'attività lucrativa, premi individuali e sussidi federali e cantonali.


Le prestazioni dei singoli rami assicurativi vengono finanziate in primo luogo con contributi sul reddito dell'attività lucrativa. Nell'assicurazione malattie ogni assicurato versa un premio. Confederazione e Cantoni parteci pano in misura diversa al finanziamento delle assicurazioni sociali (AVS/AI) oppure le finanziano totalmente (prestazioni complementari, PC) o aiutando le persone di modeste condizioni economiche a pagare i premi (riduzione dei premi nell'assicurazione malattie).


Cos'è l'AVS?


Un'assicurazione che offre protezione versando prestazioni di vecchiaia o per superstiti.


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) rappresenta il pilastro più importante della previdenza sociale in Svizzera. L'AVS deve coprire almeno in parte la diminuzione o la perdita del reddito proveniente da attività lucrativa in seguito a vecchiaia o decesso.


Chi è affiliato all'AVS?


Tutti coloro che sono domiciliati in Svizzera o vi esercitano un'attività lucrativa.


L'AVS è un'assicurazione obbligatoria per tutte le persone domici liate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa.


Chi paga i contributi AVS?


Tutte le persone affiliate all'AVS.


Sono tenute a pagare i contributi tutte le persone affiliate all'AVS, vale a dire tutti coloro che sono domiciliati in Svizzera o vi lavorano. Sono soggette all'obbligo contributivo anche le persone sposate senza attività lucrativa. I loro contributi sono considerati pagati se il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha versato all'AVS contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. I datori di lavoro deducono dal salario i contributi dei dipendenti e li versano, unitamente ai propri contributi, alla cassa di compensazione.



Quanto dura l'obbligo contributivo?


Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si compiono i 17 anni fino all'età pensionabile ordinaria.


Le persone esercitanti un'attività lucrativa devono versare contributi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 17 anni fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni.


Anni di contribuzione mancanti possono comportare una riduzione delle prestazioni.


Come vengono calcolati i contributi AVS?


Per le persone esercitanti un'attività lucrativa in base al reddito e per le persone senza attività lucrativa in base alle loro condizioni economiche.


* In caso di attività lucrativa dipendente, i contributi vengono versati per metà ciascuno dai lavoratori e dai datori di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo complessivo direttamente alla cassa di compensazione.


* In caso di attività indipendente, la cassa di compensazione AVS fissa l'importo in base al reddito proveniente dall'attività lucrativa. Se il reddito annuo è inferiore a un determinato importo, il tasso contributivo è ridotto.


* I contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in funzione della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendite e vengono fissati dalla cassa di compensazione AVS.


In ogni caso però bisogna versare un contributo minimo. Per ul teriori informazioni può essere consultata la tavola sinottica dei tassi, dei contributi e dei premi disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.info, rubrica "Opuscoli informativi".


Cos'è il conto individuale?


Funge da base per il calcolo delle rendite.


Sul conto individuale (CI) vengono registrati tutti i redditi pro venienti da attività lucrativa, i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti assistenziali, che costituiranno la base per il calcolo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità. Chi desiderasse verificare se la propria durata di con tribuzione è completa o se il datore di lavoro ha versato i contributi dedotti alla cassa di compensazione può richiedere per iscritto un estratto del CI indicando il numero d'assicurato.


Quali prestazioni vengono fornite dall'AVS?


Rendite, assegni per grandi invalidi e mezzi ausiliari.


Le rendite di vecchiaia e per superstiti e gli assegni per grandi invalidi costituiscono la maggior parte delle prestazioni dell'AVS. Queste presta zioni vengono adeguate all'evoluzione dei salari e dei prezzi.


L'AVS fornisce anche le prestazioni seguenti:


In che modo gli assicurati possono far valere il proprio diritto a prestazioni?


Rivolgendosi all'ultima cassa di compensazione AVS cui hanno versato contributi.


Chi vuole far valere il proprio diritto a una prestazione dell'AVS deve inoltrare una richiesta. I moduli di richiesta sono disponibili presso le casse di compensazione.


Chi ha diritto a prestazioni dell'AVS?


Le persone che hanno versato contributi all'AVS.


Hanno diritto a prestazioni le persone


* che presentano una durata di contribuzione di almeno 1 anno o


* il cui coniuge esercitante un'attività lucrativa ha versato, durante almeno 1 anno in cui loro stesse erano assicurate, contributi pari al doppio del contributo minimo o


* alle quali possono essere conteggiati accrediti per compiti educativi o assi stenziali.


Per ciò che concerne le prestazioni per superstiti, queste condi zioni devono essere adempiute dal coniuge deceduto.


Quando inizia il diritto a una rendita di vecchiaia?


Una volta raggiunta l'età di pensionamento.


Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l'età pensionabile e si estingue alla fine del mese in cui l'avente diritto è deceduto.


Come vengono calcolate le rendite AVS?


In base alla durata di contribuzione e al reddito annuo.


Il calcolo della rendita è determinato dagli elementi seguenti:


* anni di contribuzione computabili,


* reddito proveniente dall'attività lucrativa,


* accrediti per compiti educativi o assistenziali.


Chi presenta una durata di contribuzione completa ha diritto a una rendita completa. Se la durata di contribuzione è incompleta, viene versata una rendita parziale.


I contributi versati ad assicurazioni pensioni estere e il periodo in cui questi sono stati versati non possono essere trasferiti all'AVS né essere presi in considerazione in altro modo nell'assicurazione svizzera.



Cosa succede se le prestazioni AVS, compresi eventuali altri redditi, non bastano?


Vengono versate prestazioni complementari (PC).


Le PC vengono concesse se le rendite e gli altri redditi non sono sufficienti a coprire il fabbisogno vitale minimo. Vengono versate soltanto in Svizzera.


A chi ci si può rivolgere per informazioni in merito all'AVS?


Alle casse di compensazione.


Per ulteriori informazioni si vedano i promemoria disponibili presso le casse di compensazione. L'elenco di tutte le casse di compensazione AVS figura sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.


Cos'è l'AI?


È la "sorella dell'AVS"


L'assicurazione svizzera per l'invalidità (AI) è, come lo sono l'AVS e l'assicurazione malattie, un'assicurazione obbligatoria. Il suo scopo è di garantire, in caso d'invalidità, il sostentamento agli assicurati mediante provvedimenti d'integrazione o prestazioni finanziarie.


Chi è assicurato presso l'AI?


Tutte le persone che vivono o lavorano in Svizzera.


Hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'AI


* tutte le persone che abitano in Svizzera e


* tutte le persone che lavorano in Svizzera.


Come sono calcolati i contributi per l'AI e chi è tenuto a versarli?


Per l'AI sussistono le stesse disposizioni valide per l'AVS.


Per l'AI sussistono le stesse disposizioni valide per l'AVS (vedi AVS, pagine 18 e19).


Secondo quale principio l'AI fornisce le proprie prestazioni?


L'integrazione è prioritaria rispetto al versamento di una rendita.


Il primo scopo dell'assicurazione invalidità è di motivare persone invalide a provvedere parzialmente o totalmente al proprio sostentamento e vivere possibilmente in modo indipendente.


I provvedimenti d'integrazione stanno quindi al primo posto tra le prestazioni previste atte a migliorare in modo notevole e duraturo la capacità di guadagno o a mantenerla. Le persone invalide devono poter continuare a lavorare o a svolgere le proprie mansioni abituali (come ad es. nell'economia domestica).


La rendita d'invalidità è considerata solo in seconda linea e viene corrisposta solamente quando i provvedimenti d'integrazione non hanno sortito l'effetto desiderato. Le persone invalide che dipendono dall'aiuto di terze persone possono inoltre richiedere un assegno per grandi invalidi.


Cosa sono i provvedimenti d'integrazione?


Sono provvedimenti atti a migliorare in modo notevole e duraturo la capacità di guadagno.


Perché possano continuare a lavorare o rimanere attive nel proprio ambito lavorativo, le persone invalide vengono sostenute dall'AI mediante differenti provvedimenti d'integrazione. I singoli provvedimenti d'integrazione sono:


* i provvedimenti sanitari,


* le cure a domicilio,


* i provvedimenti professionali,


* i provvedimenti scolastici,


* i mezzi ausiliari,


* i sussidi d'assistenza ai minorenni grandi invalidi,


* le indennità giornaliere e il rimborso per le spese di viaggio come prestazioni supplementari.


Provvedimenti d'integrazione sono per principio corrisposti solo in Svizzera.


Quando le persone invalide ricevono una rendita d'invalidità?


Quando i provvedimenti d'integrazione non hanno successo.


Le rendite d'invalidità vengono versate quando i provvedimenti d'integrazione non raggiungono lo scopo prefissato o lo fanno solo parzialmente.


Come viene calcolato il grado d'invalidità di persone che esercitano un'attività lucrativa?


Secondo la perdita di guadagno, espressa in percentuale.


Il grado d'invalidità viene definito attraverso un confronto dei redditi (reddito precedente l'invalidità rapportato al reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità).


Come viene calcolata la rendita d'invalidità?


Secondo il grado d'invalidità, la durata di contribuzione e il reddito.


Per calcolare la rendita AI viene utilizzato lo stesso sistema previsto per il calcolo della rendita AVS (vedi AVS, pagina 25).


Le persone invalide che, immediatamente prima dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa, esercitavano un'attività lucrativa hanno diritto, a certe condizioni, ad una rendita completiva AI per il coniuge.


Il diritto ad una rendita per figli, sommata a quella d'invalidità, sussiste per figlie e figli di età inferiore ai 18 anni o che non abbiano ancora terminato la loro formazione (e che non abbiano ancora compiuto i 25 anni).


Quando si ha diritto ad una rendita AI?


Una volta esaminata la richiesta d'invalidità.


Per avere diritto ad una rendita AI una persona dev'essere invalida e contare almeno 1 anno intero di contribuzione, oppure essere invalida dalla nascita o essere considerata come invalida precoce.


Quando cessa il diritto ad una rendita AI?


Al più tardi al raggiungimento dell'età pensionabile.


Il diritto a rendite AI si estingue quando le condizioni per le prestazioni non sono più soddisfatte o, in ogni caso, al momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età pensionabile ottenendo quindi il diritto ad una rendita di vecchiaia.


Quando si ha diritto ad assegni per grandi invalidi?


Quando lo svolgimento di atti ordinari della vita necessita un aiuto esterno.


Assegni per grandi invalidi vengono concessi agli assicurati domiciliati e con dimora abituale in Svizzera che necessitino, per via della loro invalidità, dell'aiuto permanente di terzi o di un'assistenza personale per svolgere gli atti ordinari della vita.


In che modo gli assicurati possono far valere il proprio diritto alle prestazioni?


Non v'è prestazione senza annuncio.


Perché possano ricevere prestazioni dall'AI, gli assicurati devono annunciarsi presso l'ufficio AI del Cantone di domicilio. I moduli di richiesta sono disponibili presso gli uffici AI, le casse di compensazione e le loro agenzie. È importante annunciarsi a tempo debito, soprattutto nel caso si dovesse delineare una lunga incapacità lavorativa. Non è consigliabile attendere fino all'esaurimento delle prestazioni della cassa malati o dell'assicurazione contro gli infortuni.


Cosa succede se le prestazioni AI non risultano sufficienti?


In questo caso vengono corrisposte prestazioni complementari.


Le prestazioni complementari sono di aiuto quando le rendite, aggiunte al reddito rimanente, non sono sufficienti a coprire i costi esistenziali minimi. Le prestazioni complementari sono versate unicamente in Svizzera.


Dove potete informarvi sull'AI?


Per informazioni gli uffici AI sono a Vostra disposizione.


Ulteriori informazioni sono contenute nei promemoria disponibili presso gli uffici AI. Troverete gli indirizzi negli elenchi telefonici.


Cos'è la previdenza professionale?


È un'assicurazione che vuole permettere ai propri assicurati, dopo il pensionamento, di mantenere in modo adeguato un tenore di vita simile a quello avuto in precedenza.


La PP si pone l'obiettivo di costituire, insieme alle rendite AVS/AI, una rendita che raggiunga almeno il 60% dell'ultimo salario.


La previdenza professionale si basa su di una procedura di risparmio individuale. La legge prevede solo delle prestazioni minime. Gli istituti di previdenza possono tuttavia introdurre nei propri regolamenti una previdenza più ampia.


Chi è assicurato presso la PP?


Tutti i salariati soggetti all'obbligo di contribuzione AVS e che conseguono un salario minimo determinato.


I lavoratori cui un datore di lavoro corrisponde un salario minimo determinato, sono coperti obbligatoriamente contro l'invalidità e la morte a partire dal primo gennaio seguente il compimento del 17° anno di età, cosˆ¨ come sono assicurati per la vecchiaia a partire dall'inizio dell'anno seguente il compimento del 24° anno di età. Il salario da assicurare obbligatoriamente è limitato da un importo massimo.


Per ulteriori informazioni sul salario da assicurare obbligatoria mente può essere consultata la tavola sinottica dei tassi, dei contributi e dei premi disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.info, rubrica "Opuscoli informativi".


Chi paga i contributi PP?


I salariati e i datori di lavoro.


Il datore di lavoro corrisponde entrambi i contributi all'istituto di previdenza, vale a dire che i contributi del salariato vengono detratti direttamente dal salario.


A quanto ammontano i contributi PP?


Il loro importo è fissato dal regolamento del rela tivo istituto di previdenza.


Ogni istituto di previdenza indica nel proprio regolamento l'ammontare dei contributi da versare da parte dei datori di lavoro e dei salariati. I contributi del datore di lavoro devono ammontare almeno alla totalità dei contri buti dei dipendenti.


Quali prestazioni fornisce la PP?


Essa fornisce prestazioni di vecchiaia, d'invalidità, per i superstiti e nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.


Le persone assicurate presso la previdenza professionale hanno diritto a:


* una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, cioè a 63 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini;


* una rendita d'invalidità se ai sensi dell'AI sono considerate invalide nella misura del 50% almeno e se erano assicurate all'insorgenza dell'invalidità. Una mezza rendita è concessa per un'invalidità del 50 % almeno. Una rendita intera viene corrisposta quando il grado d'invalidità raggiunge il 66 2 / 3 % almeno.


* Una rendita per superstiti viene versata se la persona deceduta era assicurata oppure se percepiva una rendita al momento del decesso.


Allo scopo di acquistare un'abitazione, la persona assicurata può, a determinate condizioni, costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni o farsi versare una parte o la totalità dei suoi averi PP.


Come vengono calcolate le prestazioni?


In base all'avere di vecchiaia, vale a dire, in


sintesi, a seconda dell'avere a risparmio della


persona assicurata.


La rendita di vecchiaia annua ammonta al 7,2% dell'avere di vecchiaia della persona assicurata, compresi gli interessi maturati fino al pensio namento.


La rendita d'invalidità ammonta al 7,2% dell'avere di vecchiaia posseduto dalla persona assicurata fino all'insorgenza dell'invalidità aumentato degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età pensionabile, senza gli interessi.


La rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.


È possibile un pensionamento anticipato?


Si, se è previsto dal regolamento dell'istituto di previdenza.


La riscossione delle prestazioni di previdenza per la vecchiaia può avvenire anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile ma comporta una riduzione delle prestazioni.


Come vengono computati i contributi versati agli istituti di previdenza professionale esteri?


Essi non vengono presi in considerazione per la PP svizzera.


Cosa può fare una persona esercitante un'attività lucrativa se non è soggetta all'assicurazione obbligatoria?


Aderire all'assicurazione facoltativa.


L'assicurazione facoltativa rappresenta una possibilità di previ denza professionale per i lavoratori indipendenti o per i salariati i cui datori di lavoro non sottostanno all'obbligo di versare contributi AVS.


I lavoratori indipendenti possono affiliarsi facoltativamente:


* presso l'istituto di previdenza della propria associazione professionale, oppure


* presso lo stesso istituto di previdenza in cui sono assicurati i propri dipendenti, oppure


* presso l'istituto collettore.


I salariati affiliati all'AVS i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di versare contributi AVS possono assicurarsi facoltativamente addos sandosi i contributi completi, alla stessa stregua dei lavoratori indipendenti.


Cosa succede dell'avere accumulato in caso di cambiamento del posto di lavoro o di cessazione dell'attività lucrativa?


L'avere viene trasferito presso l'istituto di previ denza del nuovo datore di lavoro, su un conto o su una polizza di libero passaggio.


Nel caso in cui l'assicurato lascia l'istituto di previdenza prima dell'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia, morte o invalidità), ha diritto ad una prestazione d'uscita, chiamata anche prestazione di libero passaggio. Questo può succedere in seguito sia ad un cambiamento del posto di lavoro , sia ad una cessazione dell'attività lucrativa prima del raggiungimento dell'età pensionabile.


Nel caso di cambiamento del posto di lavoro l'istituto di previdenza trasferisce la prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.


Nel caso di cessazione dell'attività lucrativa prima del raggiungimento dell'età pensionabile la persona assicurata deve annunciare all'istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza. Le persone assicurate hanno la scelta se aprire un conto di libero passaggio presso una banca oppure se stipulare una polizza di libero passaggio presso un'assicurazione. La copertura assicurativa risulta garantita in entrambi i casi.


Se la persona assicurata non si dovesse annunciare, la pre stazione d'uscita viene versata all'istituto collettore al più tardi 2 anni dopo l'insorgenza del caso di libero passaggio.


Si la personne assurée ne communique pas ses intentions, l'institution de prévoyance est tenue de transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive au plus tard 2 ans après la survenance du cas de libre passage.


Dov'è possibile informarsi sulla PP?


Informazioni possono essere ottenute presso le casse pensioni, le autorità cantonali di vigilanza LPP e l'istituto collettore.


Sarà il Vostro datore di lavoro a comunicarvi con quale cassa pensione è collegata la Vostra attività.


Cos'è la previdenza individuale?


Un'ulteriore possibilità di previdenza per la vecchiaia.


La previdenza individuale facoltativa permette ulteriori risparmi che servono a mantenere il livello di vita abituale nella vecchiaia.


Chi paga i contributi alla previdenza facoltativa?


Tutti coloro che desiderano assicurarsi facoltativamente.


Ogni persona che desidera mantenere il proprio livello di vita abituale anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa ha la possibilità d'intraprendere le relative misure presso una fondazione bancaria o un'assicurazione.


Quali prestazioni è possibile ottenere dalla previdenza facoltativa?


Prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti.


Le prestazioni della previdenza individuale a favore di una per sona assicurata, nella forma (capitale o rendita) e nell'importo definiti dalla con venzione bancaria o dal contratto con l'assicurazione, vanno ad aggiungersi alle rendite dell'AVS/AI e della previdenza professionale.


Quando e come le persone assicurate possono far valere le proprie richieste?


Al momento dell'insorgenza di un evento assicu- rato (vecchiaia, decesso o invalidità) oppure ,


a determinate condizioni, per l'acquisto della


propria abitazione.


Le prestazioni della previdenza vincolata sono corrisposte se condo le condizioni contenute nel contratto stipulato. Le prestazioni di vecchiaia vengono versate al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensio nabile ordinaria.


In singoli casi, quali l'invalidità, l'acquisto di una propria abitazione o la creazione di un'attività lavorativa indipendente, è possibile ottenere un versa mento anticipato.


Nel caso di prestazioni della previdenza libera , la o lo stipulante possono decidere liberamente di quando disporre del capitale.


Dov'è possibile ottenere informazioni sulla previdenza facoltativa?


Presso le banche o le assicurazioni.


Cosa offre l'assicurazione malattie?


Protezione contro malattia, maternità e infortunio.


L'assicurazione malattie garantisce a tutti gli assicurati un'assistenza sanitaria di buona qualità. In caso di malattia o d'infortunio assicura una cura medica, qualora questa non sia coperta dall'assicurazione contro gli infortuni.


Chi deve affiliarsi all'assicurazione malattie?


Chiunque sia domiciliato in Svizzera e talune altre categorie di persone.


Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono tenute ad assi curarsi. Inoltre, l'accordo sulla libera circolazione delle persone sancisce l'obbligo di affiliarsi all'assicurazione malattie svizzera per certi altri gruppi di persone (vedi i due riquadri qui di seguito). Si può scegliere liberamente il proprio assicuratore- malattie. Ciascun membro della famiglia (adulto o minore) deve essere assicurato individualmente. Le persone che soggiornano in Svizzera per 3 mesi o per un periodo più lungo devono assicurarsi entro 3 mesi. Parimenti, i neonati devono essere assicurati entro 3 mesi dalla nascita.


Di regola spetta alla persona tenuta ad assicurarsi, e non al datore di lavoro, provvedere all'affiliazione presso un assicuratore-malattie.


Chi paga i premi dell'assicurazione malattie?


L'assicurato stesso.


A seconda della cassa malati, gli assicurati possono beneficiare di premi ridotti:


* la franchigia opzionale: l'assicurato può aumentare l'importo della franchigia annua, beneficiando cosˆ¨ di un premio mensile inferiore a quello previsto in caso di franchigia ordinaria (230 franchi);


* una scelta limitata dei fornitori di prestazioni (ad es. HMO o modello del medico di famiglia). L'assicurato può scegliere di farsi curare esclusivamente da un gruppo di medici, denominato HMO (Health Maintenance Organization). Può anche impegnarsi a consultare dapprima un medico di famiglia, che deciderà se ricorrere o meno ad un medico specialista (modello del medico di famiglia). Questi modelli permettono all'assicurato che rinuncia alla libertà di scelta del medico e dell'ospedale (fatta eccezione per i casi urgenti) di beneficiare di una riduzione del premio;


* l'assicurazione con bonus: l'assicurato beneficia di una riduzione del premio per ogni anno in cui non ha chiesto alcun rimborso di spese di malattia all'assicurazione.


Qual è l'importo dei premi?


Varia a seconda dell'assicuratore, del luogo di residenza e del modello assicurativo.


L'importo dei premi non dipende dal reddito e viene determinato in base all'assicuratore-malattie, al luogo di residenza e al modello assicurativo scelto.


Quali prestazioni copre l'assicurazione malattie?


La diagnosi e la cura di malattie.


L'assicurazione malattie obbligatoria assume i costi delle pre stazioni fornite in caso di malattia, infortunio (se questo non è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni) e maternità.


Vengono assunti i costi:


* delle prestazioni necessarie alla diagnosi o alla cura di una malattia e delle sue conseguenze, vale a dire esami, terapie e cure ambulatoriali od ospedaliere;


* di mezzi ed apparecchi, medicamenti, di contributi alle cure balneari prescritte dal medico e provvedimenti di riabilitazione medica;


* di determinati esami di medicina preventiva, ad esempio in relazione ad una gravidanza oppure nel caso di neonati o di bambini.


Per quanto tempo si può far valere il diritto ad una prestazione?


Per un periodo illimitato.


Il diritto alla prestazione nasce all'inizio della cura. La durata della stessa non è per principio limitata.


Quali costi devono essere assunti dagli assicurati stessi?


I premi, la franchigia, l'aliquota percentuale e, in certi casi, un contributo ai costi di degenza ospedaliera.


Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie, la partecipazione ai costi della persona assicurata consta di un importo annuale fisso (franchigia) e del 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Franchigia e aliquota percentuale non devono, però, superare insieme un determinato importo massimo annuale. In certi casi, per ogni giorno trascorso in ospedale dovrà inoltre essere versato un piccolo contributo. Per prestazioni in caso di maternità le casse malati non possono richiedere alcuna partecipazione ai costi.


Cosa succede quando una persona assicurata si ammala o subisce un infortunio mentre si trova all'estero?


La cassa malati si addossa le spese della cura all'estero.


Chiunque sia assicurato e risieda in Svizzera e si dovesse am malare durante un suo soggiorno in un Paese CE, ad es. durante le ferie, verrebbe curato dai medici e negli ospedali locali come lo sarebbe una persona assicurata del Paese in questione. Le spese verrebbero assunte dall'assicuratore svizzero competente. Lo stesso vale per gli infortuni.


Viceversa, chiunque si dovesse ammalare durante un suo soggiorno in Svizzera ma abitasse e fosse assicurato in un Paese CE, verrebbe curato dai medici ed in ospedali svizzeri alle spese dell'assicurazione del Paese di provenienza.


Assicurati domiciliati in Svizzera Le persone assicurate in Svizzera e che soggiornano provvisoriamente in un Paese CE possono percepire le prestazioni di una cassa malati del Paese di soggiorno se le loro condizioni di salute lo rendessero necessario. In questo caso il modulo E 111 va richiesto alla propria cassa malati e trasmesso al fornitore di prestazioni (il medico) o alla cassa malati del Paese CE in questione cui è chiesto d'intervenire. I costi di cura vengono assunti, a seconda del Paese, dall'organo locale e quindi addebitati alla cassa malati svizzera, come può anche essere chiesto all'assicurato di coprire provvisoriamente i costi di persona e richiederne il rimborso successi vamente.


Per la copertura di prestazioni fornite in un Paese CE valgono le norme locali vigenti concernenti la partecipazione ai costi.


Assicurati domiciliati in un Paese CE Le persone assicu rate contro le malattie in Svizzera ma che vivono in un Paese CE ricevono dalla cassa malati del Paese in questione le stesse prestazioni che otterrebbero le persone ivi assicurate.


Gli assicurati domiciliati in Germania, Austria, Belgio e Paesi Bassi, come anche i frontalieri domiciliati in altri Paesi, hanno in ogni momento la possibilità di farsi curare in Svizzera.


Per contro, i familiari del frontaliere assicurati in Svizzera non possono, di regola, usufruire di questa possibilità: essi possono essere curati al di fuori dei confini del proprio Paese solo se la cura si rendesse necessaria d'urgenza.


I costi delle cure sono assunti, a seconda del Paese, dall'organo estero relativo per poi essere addebitati alla cassa malati svizzera dell'assicurato, oppure attraverso il pagamento provvisorio da parte della persona assicurata, che chiederà in seguito il rimborso.


Per le prestazioni fornite nel Paese di residenza valgono le norme locali concernenti la partecipazione ai costi.


Dov'è possibile informarsi sull'assicurazione malattie?


Presso la propria cassa malati.


L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica ogni anno, nel mese di ottobre, un compendio relativo ai premi assicurativi dell'anno succes sivo suddivisi per Cantoni e per assicuratori. Troverete l'indice delle casse malati riconosciute sul sito Internet dell'UFAS (www.ufas.admin.ch).


Le persone assicurate in uno Stato CE che soggiornano in Sviz zera devono rivolgersi all'istituzione comune LAMal (Gemeinsame Einrichtung KVG) di Soletta per far valere il diritto all'aiuto reciproco in materia di prestazioni.


Gli uffici indicati dai Cantoni danno informazioni in merito all'esonero dall'obbligo di assicurazione.


Cosa offre l'assicurazione contro gli infortuni alla LAINF?


Copertura in caso di infortuni professionali, di infortuni non professionali e di malattie professionali.


L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è un'assicurazione di persone, che si occupa delle conseguenze economiche degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali. Con le sue prestazioni contribuisce a rimediare al danno causato alla salute e all'attività lucrativa nel caso in cui un assicurato subisce un infortunio o è affetto da una malattia professionale.


Chi è tenuto ad assicurarsi?


Tutte le persone che lavorano in Svizzera.


Sono tenute ad assicurarsi tutte le persone che esercitano la loro professione in Svizzera. Rientrano in questa categoria anche:


* i lavoratori a domicilio,


* gli apprendisti,


* i tirocinanti,


* i volontari,


* le persone che lavorano in centri d'apprendistato o laboratori per invalidi,


* il personale domestico,


* il personale delle pulizie in economie domestiche private.


Inoltre, di regola anche le persone disoccupate sono assicurate d'obbligo.


Non sono assicurate le seguenti persone che non esercitano un'attività lucrativa:


* i casalinghi e le casalinghe,


* i bambini,


* gli studenti,


* i pensionati.


Queste persone sono tenute ad assicurarsi contro gli infortuni nel quadro


dell'assicurazione malattie obbligatoria.


Quando inizia e quando finisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?


Con l'inizio dell'attività lucrativa e l'estinzione del diritto al semisalario.


L'assicurazione inizia il primo giorno di lavoro previsto o ef fettivo, tuttavia al più tardi al momento in cui la persona si avvia al lavoro. Ter mina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno il semisalario. Sono considerate salario anche le indennità giorna liere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione per l'invalidità, delle indennità per perdita di guadagno, degli assicuratori-malattie e degli assicuratori privati contro malattie e infortuni che sostituiscono il pagamento del salario nonché le prestazioni di un'assicurazione maternità cantonale.


Mediante accordo la persona assicurata può protrarre la coper tura degli infortuni non professionali fino a 180 giorni supplementari.


Per le persone che lavorano a tempo parziale che non sono affi- liate a un'assicurazione contro gli infortuni non professionali l'assicurazione ob- bligatoria termina l'ultimo giorno di lavoro, non appena hanno percorso il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro.


Nel caso in cui un lavoratore di un datore di lavoro domiciliato o con sede in Svizzera è occupato all'estero per un periodo limitato, l'assicurazione non è sospesa.


Chi può assicurarsi a titolo facoltativo?


I lavoratori indipendenti e i loro familiari che collaborano nell'impresa.


I lavoratori indipendenti e i membri della loro famiglia che lavo- rano nell'impresa e che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria possono assicurarsi facoltativamente conformemente alla LAINF.


Chi esegue l'assicurazione contro gli infortuni?


L'INSAI e gli assicuratori-infortuni autorizzati.


Sia l'assicurazione obbligatoria sia quella facoltativa sono ese guite, in base alla categoria di assicurati, dall'Istituto nazionale svizzero di assicu razione contro gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori-infortuni autorizzati.


Chi paga i premi dell'assicurazione?


I datori di lavoro e i lavoratori


I premi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie profes sionali sono a carico del datore di lavoro. I premi per gli infortuni non professionali sono in linea di principio a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è debitore della totalità dell'importo e trattiene dal salario del lavoratore la relativa quota parte.


Si stabilisce un premio provvisorio che sarà versato dal datore di lavoro. Il premio definitivo per l'anno in questione è calcolato retroattivamente sulla base del conteggio annuale del salario. Allo stesso tempo, il premio cosˆ¨ calcolato costituisce la base del calcolo del premio provvisorio per l'anno succes sivo.


A quanto ammontano i premi dell'assicurazione?


Variano secondo il reddito e il tipo d'impresa.


I premi sono calcolati in per mille del guadagno soggetto ai premi. I premio si ottiene sommando un premio netto fissato secondo il rischio e i vari supplementi. Per il calcolo dei premi le imprese sono classificate, in base al tipo e alla dimensione, in categorie e livelli della tariffa dei premi.


Per ulteriori informazioni può essere consultata la tavola sinottica dei tassi, dei contributi e dei premi disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.info, rubrica "Opuscoli informativi".


Quali prestazioni fornisce l'assicurazione contro gli infortuni?


Cure mediche e aiuti finanziari.


A. Prestazioni in natura:


prestazioni sanitarie e rimborso delle spese La persona assicurata ha diritto a una cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:


* alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o del chiropratico nonché, previa prescrizione medica, del personale paramedico,


* ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico,


* alla cura, al vitto e all'alloggio nel reparto comune di un ospedale,


* alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico,


* ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.


Le spese per cure mediche all'estero, cure domiciliari e mezzi ausiliari ordinati dal medico e danni causati da infortunio a oggetti che sostitui- scono una parte del corpo o una sua funzione sono presi a carico dall'assicuratore. Sono pure rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio nonché le spese di trasporto della salma e le spese funerarie.


B. Prestazioni pecuniarie


L'indennità giornaliera Ha diritto all'indennità giornaliera la persona assicurata totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio. L'indennità giornaliera è versata dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio per ogni giorno dell'anno civile. In caso d'incapacità lavorativa totale è pari all'80% del guadagno assicurato, in caso d'incapacità lavorativa parziale è ridotta in proporzione. Il diritto all'indennità giornaliera si estingue con il riacquisto della piena capacità lavorativa, la nascita del diritto a una rendita d'invalidità o il decesso della persona assicurata. Per persone infortunatesi durante la disoccu pazione l'indennità giornaliera è pari all'indennità di disoccupazione.


La rendita d'invalidità Qualora una persona assicurata diventi invalida a seguito d'infortunio, ossia se la sua attività lucrativa è alterata presumibilmente in modo permanente o a lungo termine, ha diritto a una rendita d'invalidità. Il diritto nasce quando da un proseguimento delle cure mediche non sia da attendersi un consistente miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Per il calcolo del grado d'invalidità è determinante il confronto tra la possibilità di guadagno dell'assicurato con e senza la limitazione della sua capacità di guadagno. In caso d'invalidità totale l'importo della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, in caso d'invalidità parziale è ridotto in proporzione. L'assicurazione contro gli infortuni versa agli assicurati aventi diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI una rendita complementare di importo pari alla differenza tra il 90% del guadagno assicurato e la rendita AVS/AI, ma non superiore all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale della rendita d'invalidità dovuta ad infortunio.


Il diritto alla rendita si estingue con il riacquisto della piena ca pacità di guadagno, l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, il riscatto della rendita o il decesso dell'assicurato.


L'indennità per menomazione dell'integrità Se la persona assicurata ha subito a seguito d'infortunio una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica o mentale (p. es. perdita di un rene o di una gamba, tetraplegia, cecità totale), ha diritto ad un'equa indennità per menomazione dell'integrità. L'indennità sotto forma di prestazione in capitale è graduata in funzione della gravità della menomazione dell'integrità.


L'assegno per grandi invalidi Se la persona assicurata a causa della sua invalidità necessita dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale, ha diritto all'assegno per grandi invalidi. L'importo dell'assegno è stabilito in base al grado di grande invalidità.


La rendita per superstiti Il coniuge superstite (a determinate condizioni) e i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se la persona assicurata decede a seguito d'infortunio. Se la vittima dell'infortunio era tenuta a versare la pensione alimentare al coniuge divorziato, questo è parificato alla vedova o al vedovo.


La rendita per i superstiti è espressa in percentuale al guadagno assicurato determinante e ammonta al 40% per le vedove e i vedovi, al 15% per gli orfani di padre o di madre e al 25% per gli orfani di padre e di madre, ma complessivamente al 70% al massimo in caso di più superstiti. La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20% del guadagno assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.


Ai superstiti che hanno diritto a una rendita AVS o AI l'assicurazione contro gli infortuni versa una rendita complementare (vedi la ren dita d'invalidità). In casi particolari, alla vedova o alla moglie divorziata viene ver sata un'indennità unica in sostituzione della rendita.


Il diritto del coniuge superstite si estingue di regola con un nuovo matrimonio, il decesso o il riscatto della rendita; il diritto dei figli si estingue di regola con il compimento dei 18 anni d'età o la conclusione della formazione, ma non oltre il compimento dei 25 anni.


In che modo gli assicurati possono far valere il diritto a prestazioni?


Comunicando l'infortunio al datore di lavoro o all'assicurazione contro gli infortuni.


Infortunio in Svizzera Infortuni occorsi in Svizzera devono im mediatamente essere comunicati dalla persona infortunata o dai suoi familiari al datore di lavoro o all'assicuratore interessato.


Infortunio in un Paese CE In caso di infortunio o di malattia professionali in un Paese CE, la persona infortunata o affetta da malattia do vrebbe rivolgersi senza indugio all'organo interlocutore competente dello Stato in questione (vedi sotto). Questo assume provvisoriamente i costi delle cure ed effettua più tardi un conteggio con l'assicuratore-infortuni svizzero interessato. Anche un infortunio o il decesso dovrebbero essere immediatamente comunicati al datore di lavoro in Svizzera.


Dove si possono ottenere informazioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF?


Presso gli assicuratori-infortuni.


Un elenco degli assicuratori- infortuni è disponibile sul sito Inter net dell'UFAS (www.ufas.admin.ch) e può essere ordinato presso l'UFCL, Distri buzione pubblicazioni, 3003 Berna.


Cos'è l'assicurazione contro la disoccupazione?


Un'assicurazione contro la perdita di guadagno nel caso in cui un lavoratore perde il posto di lavoro.


L'AD fornisce prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, sospensione del lavoro causa difficili condizioni meteorologiche e insolvenza del datore di lavoro. Inoltre versa prestazioni di reintegrazione.


Chi è assicurato conformemente l'AD?


In linea di massima tutti i salariati assicurati presso l'AVS.


Tutti i salariati ad eccezione, in alcuni casi, dei familiari occupati nell'azienda agricola e delle persone che hanno raggiunto l'età del pensionamento sono tenuti ad assicurarsi. I lavoratori indipendenti non sono assicurati.


Chi paga i contributi AD?


I salariati e i datori di lavoro in parti uguali.


I salariati e i datori di lavoro versano i contributi in ragione di metà ciascuno.


I salariati dipendenti da un datore di lavoro straniero che non sottostà all'obbligo di pagare i contributi in Svizzera sono tenuti a pagare loro stessi l'intero contributo.


A quanto ammontano i contributi AD?


L'importo varia secondo il reddito.


Il calcolo dei contributi AD si effettua in base al reddito deter minante per l'AVS/AI. Per ulteriori informazioni può essere consultata la tavola sinottica dei tassi, dei contributi e dei premi disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.info, rubrica "Opuscoli informativi".


Quali prestazioni fornisce l'AD in caso di disoccupazione?


L'AD copre la perdita di guadagno temporanea nel caso in cui un lavoratore perde il posto di lavoro.


L'indennità di disoccupazione ammonta al 70% del guadagno assicurato ed è versata sotto forma di indennità giornaliere. Le persone che devono adempiere a obblighi di mantenimento e la cui indennità giornaliera è inferiore a 130 franchi percepiscono l'80% del guadagno assicurato. L'importo massimo del guadagno assicurato è pari a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. È possibile percepire complessivamente al massimo 520 in- dennità giornaliere nell'arco di 2 anni.


Oltre all'indennità di disoccupazione l'AD fornisce le seguenti prestazioni:


* l'indennità per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,


* l'indennità per lavoro ridotto,


* l'indennità per intemperie,


* l'indennità per insolvenza del datore di lavoro.


Chi ha diritto all'indennità di disoccupazione?


Chi è disoccupato e ha esercitato entro un


determinato termine quadro per almeno 6 mesi un'attività soggetta all'obbligo di pagare


i contributi.


Ha diritto all'indennità di disoccupazione la persona disoccupata che ha esercitato durante 6 mesi entro il termine quadro dei 2 anni precedenti la disoccupazione un'attività soggetta all'obbligo di pagare i contributi.


Qualora la persona avesse lavorato meno a lungo in Svizzera, i periodi di assicurazione compiuti in un Paese CE sono computati se ha perso l'occupazione in Svizzera. L'importo dell'indennità è calcolato in base al reddito per cepito in Svizzera. Inoltre la perdita di lavoro deve essere computabile e la persona deve essere idonea al collocamento nonché soddisfare i requisiti di controllo.


Le persone disoccupate hanno ora la possibilità di cercare lavoro in un Paese CE e di percepirvi le prestazioni svizzere, ma una sola volta nell'intervallo tra due occupazioni e durante un periodo non superiore a 3 mesi. Inoltre sono tenute a presentarsi all'ufficio di collocamento del Paese interessato e devono soddisfare i requisiti di controllo locali.


Dove si possono ottenere informazioni sull'AD?


Presso le casse di disoccupazione.


Informazioni sulle prestazioni AD sono disponibili presso le casse di disoccupazione e il Segretariato di Stato dell'economia (seco, Direzione del lavoro).


Cosa sono gli assegni familiari?


Prestazioni di compensazione parziale dei costi cagionati dai figli.


Accanto alle agevolazioni fiscali, gli assegni familiari sono lo strumento più importante della compensazione degli oneri familiari e rientrano nell'ambito delle assicurazioni sociali. Contrariamente alle prestazioni delle altre as sicurazioni sociali, però, non costituiscono una sostituzione del reddito, bensˆ¨ un suo completamento.


Chi finanzia gli assegni familiari?


Il datore di lavoro.


Gli assegni familiari per i salariati sono finanziati quasi esclusiva mente dal datore di lavoro e in linea di massima versati sotto forma di percentuale del salario. I lavoratori indipendenti versano contributi per finanziare in parte i loro assegni, nella maggior parte dei casi però solo se loro stessi riscuotono tali assegni.


A quanto ammontano i contributi?


L'importo varia secondo la cassa di compensa zione per gli assegni familiari.


Il tasso contributivo varia a seconda del Cantone, del ramo e della cassa di compensazione per gli assegni familiari. Una tabella illustrativa è disponi bile sul sito Internet dell'UFAS (www.ufas.admin.ch).


Chi ha diritto agli assegni familiari?


I genitori di figli fino ai 15-25 anni (in base alla formazione).


Si distingue tra assegni familiari federali e cantonali .


Gli assegni familiari federali interessano unicamente i lavoratori dipendenti e indipendenti nell'agricoltura. Consistono in assegni per i figli e assegni per l'economia domestica (i secondi esclusivamente per i lavoratori dipendenti). I figli danno diritto agli assegni fino al compimento dei 16 anni d'età oppure finché seguono una formazione, ma non oltre il compimento dei 25 anni.


I tipi e gli importi degli assegni familiari cantonali variano a se conda del Cantone. I salariati hanno diritto agli assegni familiari in tutti i Cantoni, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa solo in alcuni Cantoni. Il limite d'età si situa, secondo il Cantone, tra il compimento dei 15 anni e, in caso di formazione, il compimento dei 25 anni.


Le persone disoccupate ricevono dall'assicurazione contro la di soccupazione un supplemento analogo all'assegno per i figli e all'assegno di for mazione previsti dalla legge.


Dove si possono ottenere informazioni sugli assegni familiari?


Presso le casse di compensazione cantonali.


Per ulteriori informazioni vogliate consultare i promemoria dispo nibili presso le casse di compensazione. L'elenco di tutte le casse di compensazione figura sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.


Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)


* Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna Tel. ++41 (0)31 322 90 11, fax ++41 (0)31 322 78 80 Posta elettronica: info@bsv.admin.ch, sito Internet: http://www.ufas.admin.ch


AVS/AI/PC


* Casse di compensazione (gli indirizzi figurano sulle ultime pagine degli elenchi telefonici) e uffici AI (anch'essi sugli elenchi telefonici)


* Sito Internet dell'Istituzione AVS-AI (indirizzi, promemoria, formulari ecc.) http://www.avs-ai.info


PP


* Fondo di garanzia LPP, Organo di direzione, Belpstrasse 23, 3007 Berna Indirizzo: casella postale 5032, 3001 Berna Tel. ++41 (0)31 320 61 71, fax ++41 (0)31 320 68 43 Sito Internet: http://www.sfbvg.ch/


* Istituto collettore LPP Indirizzi vedi Internet (www.avs-ai.info) Promemoria 6.06


* Autorità di vigilanza LPP Indirizzi vedi Internet (www.avs-ai.info) Promemoria 6.06


AINF


* Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna Indirizzo: casella postale, 6002 Lucerna Tel. --.12 franchi/min., ++41 (0)848 830 830 Fax --.12 franchi/min., ++41 (0)848 830 831 Sito Internet: http://www.suva.ch


* Associazione svizzera d'assicurazioni ASA, C.F. Meyer-Strasse 14, 8002 Zurigo Tel. ++41 (0)1 208 28 28, fax ++41 (0)1 208 28 00 Sito Internet: http://www.svv.ch


AD


* Segretariato di Stato dell'economia (seco, Direzione del lavoro), Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Bundesgasse 8, 3003 Berna Tel. ++41 (0)31 322 28 35, fax ++41 (0)31 323 56 78 Posta elettronica: info@seco.admin.ch Sito Internet: http://www.seco.admin.ch


* Informazioni generali concernenti il problema della disoccupazione: Uffici regionali di collocamento (URC) Sito Internet: http://www.urc.ch/


* Informazioni sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione: Sito Internet: http://www.arbeitslosenkasse.ch


AMal


* Associazione dei settori degli assicuratori-malattie svizzeri: santésuisse, Rˆmerstrasse 20, 4500 Soletta Tel. ++41 (0)32 625 41 41, fax ++41 (0)32 625 41 51 Posta elettronica: info@santesuisse.ch Sito Internet: http://www.santesuisse.ch


* Organo di collegamento: Istituzione comune LAMal, Coordinazione internazionale Assicurazione malattia, Gibelinstrasse 25, casella postale, 4503 Soletta Tel. ++41 (0)32 625 48 20, fax ++41 (0)32 625 48 29 Sito Internet: http://www.kvg.org


* Uffici cantonali competenti per le domande d'esenzione dall'obbligo assicurativo e uffici cantonali competenti per la riduzione dei premi: vedi Internet (www.avs-ai.info) Promemoria 6.07


In generale


* Ufficio federale delle costruzioni e della logistica: UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna Tel. ++41 (0)31 325 50 50, fax ++41 (0)31 325 50 58 Sito Internet: http://www.admin.ch/edmz (possibilità di ordinare via Internet)


* Informazioni generali sugli accordi bilaterali Svizzera-CE e sull'integrazione europea: Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Palazzo federale Est, 3003 Berna Tel. ++41 (0)31 322 22 22, fax ++41 (0)31 312 53 17 Posta elettronica: europa@seco.admin.ch Sito Internet: http://www.europa.admin.ch


* Entrata/dimora: Ufficio federale degli stranieri, Quellenweg 15, 3003 Berna-Wabern Tel. ++41 (0)31 325 95 11, fax ++41 (0)31 325 96 51 Sito Internet: www.auslaender.ch


* Unione europea: Sito Internet: http://europa.eu.int


Stati membri della CE:


Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Por togallo, Spagna, Svezia.


L'accordo sulla libera circolazione delle persone



L'accordo sulla libera circolazione delle persone


Il sistema di sicurezza sociale determinante


1


Il sistema di sicurezza sociale determinante


Eccezione


Chi esercita simultaneamente un'attività lucrativa indipendente in un Paese e una dipendente in un altro, nella maggior parte dei casi è sog getto all'obbligo assicurativo in entrambi i Paesi. Questa regola si applica ad esempio ad una persona che svolge un'attività indipendente in Svizzera e una dipendente in un Paese CE.


Sono previste disposizioni particolari per il personale di aziende di trasporto internazionali, i marinai, i funzionari, il personale di am basciate e consolati, i dipendenti di aziende che si trovano al confine tra la Svizzera e un Paese CE nonché per le persone prestanti servizio militare.


1


Il sistema di sicurezza sociale determinante


Le persone senza attività lucrativa Per principio l'accordo non si applica alle persone senza attività lucrativa, assoggettate al sistema assicurativo del Paese di residenza (vedi pagina 9). L'assicurazione malattie costituisce un'eccezione (vedi pagina 43).



Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale


Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale


Il sistema dei tre pilastri


La previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità poggia su tre pilastri:


* il primo pilastro, costituito dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), è un'assicurazione per tutta la popolazione e serve a coprire il fabbisogno vitale;


* il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza professionale (PP). Unitamente al primo pilastro, persegue l'obiettivo di garantire il tenore di vita abituale;


* il terzo pilastro è costituito dalla previdenza individuale facoltativa.



La previdenza


per la vecchiaia, l'invalidità e la morte


La previdenza La previdenza La previdenza


statale professionale individuale


(AVS, AI) Obbligatoria Facoltativa


Obbligatoria per chi


per tutti esercita


una professione *


1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro


* Tutti i salariati affiliati all'AVS che percepiscono almeno un reddito minimo stabilito.


Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale



Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale


llfinanziamento delle assicurazioni sociali


Forme di finanziamento


Contributi di Premi Contributi di


datori di lavoro e individuali Confederazione


salariati (quote e Cantoni


dei redditi


delle attività


lavorative)


Assicurazione


per la vecchiaia


e i superstiti


Assicurazione


invalidità


Previdenza


professionale


Assicurazione


malattie


Assicurazione


contro gli infortuni


Assicurazione


contro la disoccupazione


Assegni


familiari


Ramo delle assicurazioni sociali


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


In generale


Le casse di compensazione


Le casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi e il versamento delle prestazioni dell'AVS.



L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Contributi


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Contributi


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Contributi


Il certificato d'assicurazione - il numero d'assicurato


Al momento dell'affiliazione all'assicurazione tutte le persone tenute a versare i contributi ricevono un certificato d'assicurazione personale contenente il numero personale dell'assicurato e i numeri delle casse di com pensazione AVS che ne tengono il conto individuale.


Il certificato d'assicurazione dev'essere assolutamente conser vato e presentato al datore di lavoro in caso di cambiamento d'impiego o al legato alla richiesta di prestazioni AVS.



L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Prestazioni


La rendita di vecchiaia


Le persone che raggiungono l'età di pensionamento hanno di ritto a una rendita di vecchiaia. Fino al 2004 l'età pensionabile delle donne è fissata a 63 anni, in seguito a 64 anni. Gli uomini raggiungono l'età ordinaria di pensionamento a 65 anni.


Chi desidera anticipare la propria rendita di vecchiaia di 1 o 2 anni rispetto all'età ordinaria di pensionamento riceve una rendita ridotta. Chi ne rinvia la riscossione da 1 ad un massimo di 5 anni percepisce al contrario una rendita più elevata.


La rendita per figli


Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni o che non ha ancora ter minato la formazione scolastica o professionale (ma solo fino al compimento dei 25 anni).


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Prestazioni


Il diritto a rendite di Stati CE


Se una persona è stata assicurata in più Stati CE, riceve una ren dita parziale da ogni Stato in cui è stata assicurata almeno per 1 anno. L'importo della singola rendita è calcolato basandosi sul periodo di assicurazione compiuto in ciascun Stato. Se il periodo durante il quale una persona è stata assicurata in uno Stato non è sufficiente a darle diritto a una rendita, vengono presi in conside- razione i periodi di assicurazione compiuti in altri Stati. In questo caso comunque l'importo della rendita non beneficia di nessun aumento.


La rendita per vedove o vedovi


Le vedove hanno diritto a una rendita vedovile se, al momento della morte del coniuge,


* hanno uno o più figli o


* hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate per almeno 5 anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.


Le donne divorziate, il cui ex coniuge è deceduto, hanno diritto a una rendita


vedovile se soddisfano determinate condizioni.


Gli uomini la cui moglie o ex moglie è deceduta ricevono una rendita per vedovi fintanto che hanno figli di età inferiore ai 18 anni.


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L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Prestazioni


La rendita per orfani


L'AVS versa una rendita per orfani ai figli cui è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori vengono concesse due rendite per orfani. Il diritto a tale rendita si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o al termine della formazione, ma al più tardi a 25 anni compiuti.


L'assegno per grandi invalidi


L'assegno per grandi invalidi serve a coprire spese di assi stenza particolari. Ne hanno diritto i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera se


* presentano un'invalidità di grado elevato o medio e


* la grande invalidità dura ininterrottamente da almeno 1 anno.


Mezzi ausiliari


Mezzi ausiliari quali apparecchi acustici o carrozzelle permet tono di ridurre o superare problemi che possono insorgere nella vecchiaia. L'AVS versa contributi ai costi per diversi mezzi ausiliari consegnati a benefi ciari di rendite di vecchiaia domiciliati in Svizzera.

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L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Prestazioni


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Prestazioni


Consiglio pratico


Si raccomanda d'inoltrare la richiesta per la riscossione della ren dita di vecchiaia 3 o 4 mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Le prestazioni vengono pagate retroattivamente soltanto per un periodo limitato.


Gli accrediti per compiti educativi


Questi accrediti costituiscono redditi fittizi di cui si tiene conto al momento del calcolo della rendita. Vengono computati agli assicurati per ogni anno in cui esercitano l'autorità parentale su uno o più figli di età inferiore ai 16 anni. Corrispondono al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Per le persone sposate l'accredito viene diviso a metà tra i coniugi.


L'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)


Prestazioni


Gli accrediti per compiti assistenziali


Anche questi accrediti sono redditi fittizi che vengono presi in considerazione al momento del calcolo della rendita. Ne hanno diritto le per sone che si occupano di parenti bisognosi di cure e che vivono in comunione domestica con essi. Contrariamente a quanto avviene per gli accrediti per compiti educativi, gli assicurati devono far valere questo diritto ogni anno presso la cassa di compensazione cantonale. Per gli anni in cui sussiste con temporaneamente il diritto ad accrediti per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.


L'assicurazione invalidità (AI)


In generale


L'invalidità


L'AI definisce l'invalidità in quanto incapacità al guadagno ca gionata da un danno alla salute fisica, psichica o mentale, o come incapacità di svolgere le mansioni abituali (p. es. nell'economia domestica). Questa inca pacità deve sussistere in permanenza o per un lungo lasso di tempo (almeno 1 anno). È irrilevante se il danno sia presente già al momento della nascita o sia la conseguenza di una malattia o di un infortunio.



L'assicurazione invalidità (AI)


Contributi


L'assicurazione invalidità (AI)


Prestazioni


Le prestazioni dell'AI sono:


* i provvedimenti d'integrazione,


* la rendita d'invalidità,


* l'assegno per grandi invalidi.


L'assicurazione invalidità (AI)


Prestazioni


L'assicurazione invalidità (AI)


Prestazioni


Il grado d'invalidità determina la rendita percepita da una persona invalida:


Grado d'invalidità in % Rendita


40 - 50 quarto di rendita


50 - 66 2 / 3 * mezza rendita


almeno 66 2 / 3 rendita intera


* per i casi di rigore economici anche tra il 40 e il 50%.


L'assicurazione invalidità (AI)


Prestazioni


L'assicurazione invalidità (AI)


Prestazioni


La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)


In generale



La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)


Contributi


La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)


Prestazioni


La rendita per superstiti


Una vedova ottiene una rendita per vedove,


* se deve provvedere al sostentamento dei propri figli, oppure


* se ha compiuto i 45 anni ed è stata sposata per almeno 5 anni.


Se queste condizioni non sono soddisfatte, viene pagata un'indennità unica corrispondente alla somma delle rendite di 3 anni. Il diritto alla rendita per vedove si estingue col passaggio a nuove nozze.


La donna divorziata il cui ex coniuge è deceduto ha diritto ad una rendita vedovile, se


* il matrimonio è durato almeno 10 anni e


* l'ex coniuge ha dovuto corrispondere alimenti.


In caso di morte, i regolamenti possono prevedere prestazioni per altre persone (vedovi, genitori, fratelli e sorelle, compagni/e di vita). Questi regolamenti possono essere richiesti alla cassa pensioni alla quale è affiliato il datore di lavoro. In aggiunta, si ottiene di regola un certificato di assicurazione con i dati relativi.


La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)


Prestazioni


La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)


Prestazioni


La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)


Prestazioni


Custodia dei documenti assicurativi


Tutti i documenti assicurativi delle casse pensioni devono essere custoditi dagli assicurati.


Ricerca di averi dimenticati


Se una persona non sa se dispone di averi legati al secondo pilastro, può rivolgersi all'apposito "Ufficio centrale del 2° pilastro" che può dare informazioni riguardo a giacenze di averi previdenziali, conti o polizze di libero passaggio.


Riscossione anticipata


A certe condizioni, i soldi della previdenza professionale pos sono essere usati per il finanziamento della propria abitazione. A tale scopo va presentata una richiesta di riscossione anticipata al relativo istituto di pre videnza o di libero passaggio.


La previdenza individuale (terzo pilastro)


In generale


La previdenza vincolata


La legge incoraggia questa forma di previdenza attraverso agevolazioni fiscali, vale a dire che una determinata quota dei Vostri contributi alla previdenza facoltativa è deducibile dal reddito imponibile. I soldi possono essere prelevati solamente all'insorgenza di un caso assicurato (vecchiaia, decesso o invalidità) oppure, a determinate condizioni, per l'acquisto della propria abitazione.


La previdenza libera


La previdenza libera è accessibile a tutti e non comporta alcun limite superiore d'investimento. Non dà alcun vantaggio fiscale.


La previdenza individuale (terzo pilastro)


Contributi



La previdenza individuale (terzo pilastro)


Prestazioni


L'assicurazione malattie (AMal)


In generale


L'assicurazione malattie (AMal)


In generale


1° caso particolare:


luogo di lavoro in Svizzera - domicilio in uno Stato CE


L'accordo sulla libera circolazione prevede che anche le per sone domiciliate in un Paese CE, ma che lavorano in Svizzera sono tenute per principio ad affiliarsi presso un assicuratore-malattie svizzero. Questo vale anche per i loro familiari che non svolgono un'attività lucrativa. Vi sono però numerose eccezioni:


* le persone esercitanti un'attività lucrativa e i loro familiari residenti in Germania, Italia, Austria, Finlandia o Francia possono essere esentate dall'obbligo d'assicurazione se dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia nel loro Paese di residenza. La stessa regola si applica alle persone esercitanti un'attività lucrativa in Portogallo;


* i familiari senza attività lucrativa residenti in Danimarca, Portogallo o Svezia rimangono automaticamente assoggettati all'assicurazione del Paese in cui vivono e sono esentati dall'obbligo di affiliarsi all'assicurazione malattie svizzera.


Per principio le persone residenti in un Paese CE e tenute ad assicurarsi in Svizzera non possono scegliere i modelli particolari di assi curazione elencati più avanti (franchigia opzionale, assicurazione con bonus, HMO) in quanto hanno diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del loro Paese di residenza.


2° caso particolare:


luogo di lavoro in uno Stato CE - domicilio in Svizzera


I cittadini svizzeri e i cittadini dei Paesi CE che risiedono in Svizzera, ma che lavorano in uno Stato CE sono assoggettati all'assicurazione estera. I frontalieri residenti in Svizzera che, ad esempio, lavorano in Germania e i loro familiari senza attività lucrativa devono assicurarsi contro le malattie in Germania. Qualora si ammalassero, sarebbero curati in Svizzera come lo sarebbero le persone ivi assicurate e i costi verrebbero assunti dall'assicurazione estera.


Per ulteriori informazioni potete rivolgervi agli indirizzi elencati


a pagina 72.


L'assicurazione malattie (AMal)


Premi


L'assicurazione malattie (AMal)


Prestazioni


L'assicurazione malattie (AMal)


Prestazioni



L'assicurazione malattie (AMal)


Prestazioni


L'assicurazione malattie (AMal)


Prestazioni


L'assicurazione d'indennità giornaliera (indennità di malattia)


L'assicurazione d'indennità giornaliera serve alla copertura parziale della perdita di guadagno in caso di malattia o d'infortunio, come anche di altri costi causati dalla malattia o dall'infortunio, che non siano coperti in altro modo. La stipulazione è facoltativa e può essere conclusa con un'assicurazione diversa da quella presso la quale si ha la propria copertura obbligatoria di base. Se una persona è già affetta da una malattia al momento dell'affiliazione, l'assicuratore ha il diritto di escluderla dal diritto alle presta zioni per la malattia in questione per un periodo massimo di 5 anni. I periodi assicurativi d'indennità giornaliera di cui si è goduto all'estero possono essere detratti da questi 5 anni. Gli assicuratori-malattie offrono, inoltre, delle assicu razioni complementari d'indennità giornaliera.


L'assicurazione malattie (AMal)


Prestazioni


L'assicurazione di base - gli assicurazioni complementari


Oltre alla copertura di base obbligatoria gli assicuratori-ma lattie offrono anche assicurazioni complementari, p.es. per cure dentarie o speciali. Visto che l'offerta è vasta, è consigliabile informarsi presso i vari assi curatori.


Consiglio pratico


La richiesta dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie dev'essere inoltrata entro 3 mesi dal trasferimento in Svizzera o dall'inizio dell'obbligo di assicurazione. È quindi consigliabile annunciarsi im mediatamente presso una cassa malati di propria scelta.


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


In generale


Gli infortuni


Sono considerate infortuni le conseguenze improvvise, involontarie e lesive di un fattore esterno inconsueto sul corpo umano. Sono equiparate agli infortuni determinate lesioni corporali analoghe a quelle causate da un infortunio.


Gli infortuni professionali


Sono considerati infortuni professionali quelli di cui è vittima l'assicurato durante l'esercizio della sua professione. Gli infortuni verificatisi durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro sono considerati infortuni professionali nella misura in cui l'assicurato era autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale.


Gli infortuni non professionali


Sono considerati infortuni non professionali tutti quelli che non rientrano nel novero degli infortuni professionali, in particolare gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno e nel tempo libero, quali p. es. gli infortuni occorsi durante un'attività sportiva, nel traffico o al domicilio. Le persone che lavorano a tempo parziale e la cui durata di lavoro è inferiore a 8 ore settimanali presso un datore di lavoro non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno rientrano, in tal caso, negli infortuni professionali.


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


In generale


Le malattie professionali


Sono considerate malattie professionali quelle causate esclu sivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. Altre malattie sono considerate profes sionali solo nel caso in cui è provato che sono state provocate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


In generale


Sospensione dalla copertura contro gli infortuni


nell'assicurazione malattie


I lavoratori assicurati d'obbligo sia contro gli infortuni profes sionali che contro quelli non professionali possono sospendere la copertura contro gli infortuni presso l'assicuratore-malattie. Il premio dell'assicurazione malattie è ridotto di conseguenza.


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


In generale



L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


Premi


Il guadagno soggetto ai premi


Il guadagno soggetto ai premi è in linea di massima quello de terminante per il calcolo delle prestazioni pecuniarie (vedi "Guadagno assi curato"). La parte del reddito che supera l'importo massimo del guadagno assicurato non è presa in considerazione.


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


Prestazioni


Il guadagno assicurato


La base per le prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni è il guadagno assicurato, ossia il salario determinante per l'AVS con alcune aggiunte. L'importo massimo del guadagno assicurato è fissato in modo tale che il 92 - 96 % delle persone tenute ad assicurarsi siano coperte per il guadagno integrale.


Per il calcolo delle indennità giornaliere è determinante l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio, per il calcolo delle rendite quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio. L'indennità per menomazione dell'integrità e l'assegno per grandi invalidi sono calcolati per tutti gli assicurati in base all'importo massimo del guadagno assicurato stabilito dalla legge.


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


Prestazioni


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


Prestazioni


L'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF


Prestazioni



L'assicurazione contro la disoccupazione (AD)


L'assicurazione contro la disoccupazione (AD)


In generale


L'assicurazione contro la disoccupazione (AD)


Contributi



L'assicurazione contro la disoccupazione (AD)


Prestazioni


L'assicurazione contro la disoccupazione (AD)


Prestazioni


L'assicurazione contro la disoccupazione (AD)


Prestazioni


Casi particolari


Frontalieri In caso di piena disoccupazione i frontalieri rice vono l'indennità di disoccupazione dallo Stato in cui abitano. In caso di lavoro ridotto e sospensione del lavoro per difficili condizioni meteorologiche, invece, ricevono prestazioni dall'assicurazione svizzera.


Stagionali I lavoratori stagionali che hanno esercitato l'ultima occupazione in Svizzera durante 8 mesi al massimo possono scegliere se ri chiedere l'indennità di disoccupazione svizzera o quella del loro Stato di pro venienza.


Dimoranti temporanei È definito persona dimorante tem poraneamente chi ha concluso un contratto di lavoro della durata inferiore a un anno. I dimoranti temporanei hanno diritto a un'indennità di disoccupazione per un periodo transitorio di 7 anni dall'entrata in vigore dell'accordo solo se hanno raggiunto la durata minima contributiva esercitando un'attività in Svizzera. Se non è il caso devono riscuotere l'indennità nel loro Stato di provenienza.


Gli assegni familiari


In generale



Gli assegni familiari


Contributi


Gli assegni familiari


Prestazioni


Caso particolare: i figli all'estero


I genitori che lavorano in Svizzera e i cui figli vivono all'estero hanno diritto agli assegni familiari quanto i genitori di figli che vivono in Sviz zera. Qualora anche un genitore lavorasse nel Paese in cui vive il figlio, vi è diritto in primo luogo agli assegni familiari del Paese in questione. Nel caso in cui la prestazione svizzera fosse superiore a quella estera, verrebbe versata la differenza.


Gli assegni familiari


Prestazioni


Consiglio pratico: tassi contributivi


Per ulteriori informazioni si consulti il compendio "Arten und Ansˆ§tze der Familienzulagen" d/f, disponibile sul sito Internet dell'UFAS (www.ufas.admin.ch) oppure presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.


Chi intende far valere il suo diritto ad assegni familiari deve presentare la relativa richiesta presso il datore di lavoro, che la trasmetterà alla cassa di compensazione competente.



Indirizzi e siti Internet


I rami delle assicurazioni sociali (esclusa l'AD):



Indirizzi e siti Internet


Singoli rami delle assicurazioni:


Indirizzi e siti Internet


Singoli rami delle assicurazioni:


Indirizzi e siti Internet


Singoli rami delle assicurazioni:



Impressum


Testo: Centro d'informazione AVS/AI, Ufficio federale delle


assicurazioni sociali e Segretariato di Stato dell'economia


Prima edizione: aprile 2002


© Centro d'informazione AVS/AI


2002