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Medicina popolareper autodidatti
luglio 26, 2005 |
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Indice della pagina 2.3 Ordini
e associazioni professionali 4.1 Legge
sanitaria ticinese: Art.63 4.3.1 Previsti ³terapisti complementari² 4.4 Legge
professionale federale |
MN 2.1 Leggi e istituzioni
© Peter Forster Bianca Buser |
Come in
tutte le nazioni industrializzate/democratiche il settore sanitario/medico ha
acquistato un posto determinante nella scala dei valori sociali. Ha superato la
religione, il settore bellico, l¹educazione e tenta di battere persino il resto
dell¹economia, perché è anche un primordiale settore di economia pubblica e
privata. In Svizzera solo la parte retribuita dalle casse malati è di ca. 16
miliardi di fr. all¹anno. Ciò significa che si tratta di un mercato di ca. 2¹700.‹
fr. per abitante all¹anno, non contando gli altri settori della sanità come
spese private per cure e medicamenti, misure igieniche e preventive pubbliche e
private, infortuni e invalidità.
Il seguente
modello funzionale (frammentario) può dare una pallida idea della complessità
di strutture, istituzioni ed interazioni nel settore sanitario del Canton
Ticino.
Stato,
Casse, Ordini e associazioni professionali verso l¹utente.
Riflettendo
il funzionamento di questo aggregato si notano diverse stranezze.
Sono
trattati i seguenti tem:
2.3 Ordini
e associazioni professionali
Lo stato
dispone del potere formale e di un piccolo potere reale in quanto può decidere
sul finanziamento di strutture pubbliche e sussidi a strutture private
(investimenti e costi di esercizio), faccenda alquanto strana, visto che ca. la
metà delle imposte dirette del Cantone vanno nel settore sanitario. In parole
volgari: è lo scemo che paga e ha poco da dire. Considerando che il compito
dello Stato sarebbe di difendere gli interessi pubblici contro quelli
particolari, li difende male.
Le casse
gestiscono in realtà dei soldi pubblici in veste di imprenditori privati (forse
per questo nella legge sanitaria non sono nominate). Con soldi pubblici
(nostri) finanziano una bella parte dei costi di esercizio, di strutture,
materiali e operatori sanitari. Sono i secondi scemi che pagano e hanno poco da
dire. Considerando che il loro compito sarebbe di gestire bene i nostri soldi,
li gesticono male.
2.3 Ordini
e associazioni professionali
Gli ordini
non sono scemi in quanto:
-
Determinano le condizioni di ammissione alle professioni sanitarie
(corporazioni), che vuol dire disporre del potere di escludere tutto ciò che
potrebbe mettere in pericolo i propri interessi.
-
Determinano in maggior parte i costi del settore sanitario decidendo loro le
prestazioni da fornire.
-
Determinano la ripartizione della maggior parte delle rimunerazioni secondo un
sistema di tariffe per i membri e di contratti di lavoro per i ³subordinati².
Considerando
che il loro compito è di difendere gli interessi dei loro membri, lo fanno
bene.
Non si
tratta di dichiarare gli ordini delle arti sanitarie ³colpevoli² per lo stato
insoddisfacente del settore sanitario; è lecito che difendono gli interessi dei
loro membri e ³subordinati².
Pressoché
tutti gli operatori sanitari che conosco vivono molto bene come compagni della
consorteria e si battono con fervore per il loro pezzo della torta di soldi
pubblici (stato e casse) cotta con gli ingredienti della malattia del prossimo.
Anche i
miei colleghi naturopati e terapisti non si interessano per lo più di cercare
³alternative² quando si tratta di ³essere riconosciuti delle casse malati² e
così di far parte anche loro della grande consorteria.
L¹utente ha
da accettare le prestazioni offerte e le paga. Si lamenta dei premi delle casse
e sfrutta spesso le prestazioni per ³ammortizzare² le spese. Insomma, fa la
figura di chi vuol scopare e rimanere vergine nel medesimo tempo.
La
Repubblica e Cantone del Ticino regola il settore con la legge sanitaria del 18
aprile 1986, visto che la competenza sanitaria è affidata ai Cantoni. È dovere
morale di ogni operatore sanitario di aver almeno letto la legge Cantonale. Per
questo è allegata a questo testo.
Per quanto
concerne la mia professione, se ne parla nel capitolo 5.0: operatori sanitari
Art. 63.
L¹articolo
è indirizzato a ³tutte le persone che, senza disporre delle qualifiche e dei
requisiti specifici ...².
Con questo
è inteso che la mia formazione, qualifica e requisiti non figurano nelle liste
del dipartimento della sanità.
In
Consiglio di Stato ha in preparazione una nuova legge sanitaria. A quanto si
sente, ci sarà anche una sistemazione della nostra professione. Per dettagli
vedi capitolo 4.3 & 4.4.
Sono
trattati i seguenti temi
4.1 Legge
sanitaria ticinese: Art.63
4.3.1 Previsti ³terapisti complementari²
4.4 Legge
professionale federale
4.1 Legge
sanitaria ticinese: Art.63
1) Sono
considerati ³guaritori², secondo questa legge, tutte le persone che, senza
disporre delle qualifiche e dei requisiti specifici per l¹esercizio di una
qualsiasi professione sanitaria prevista da questa legge, distribuiscono e/o
attuano, occasionalmente o con regolarità, a pazienti consenzienti, prestazioni
e terapie comunemente accettate dalla tradizione locale e popolare, comunque
non invasive e non pericolose, per loro stessa natura, all¹incolumità
psicofisica del paziente.
2) Il
guaritore:
- Prima di
dare una prestazione o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in
modo chiaro e comprensibile della sua qualifica in modo tale da escludere
qualsiasi confusione con gli altri operatori sanitari autorizzati.
- Deve
astenersi da qualsiasi forma di pubblicità. Eventuali targhe e iscrizioni di
identificazione devono contenere la dicitura ³guaritore² e devono essere
notificate al Dipartimento.
- Non può
utilizzare attrezzature e apparecchiature ottiche, meccaniche, a corrente forte
e debole o che emettono radiazioni ionizzanti, ed altre assimilabili.
- Non può
prescrivere medicamenti o altri agenti terapeutici.
- Può
essere rimunerato dal paziente unicamente con contributi volontari a titolo di
rimborso delle spese. L¹ammontare del contributo è deciso in modo autonomo dal
paziente.
3) Il
guaritore è sottoposto, nell¹esercizio della sua attività a tutte le pertinenti
disposizioni di questa legge e dei regolamenti.
Visto cpv.3
vi invito ancora a studiare attentamente tutta la legge (allegata).
Riassumendo
l¹articolo c¹è questo da dire:
ad 1)
Terapie e prestazioni unicamente se accettate dalla tradizione locale e
popolare:
La maggior
parte dei colleghi a me noti, come me, non adempie questa condizione.
Né omeopatia,
agopuntura, cinesiologia, shiatsu, terapie corporee, fiori di Bach, Š
appartengono atradizioni locali e popolari.
ad 2a)
Informazione al paziente della propria qualifica:
A questo
scopo uso un curriculum e un foglio d¹informazione per il paziente riguardante
le terapie che applico.
ad 2b)
Nessuna pubblicità; identificazione ³guaritore²; notificare al dipartimento:
Mi sono
fatto notificare con curriculum e un attestato di buona condotta al
dipartimento della sanità. Lo consiglio vivamente a tutti i colleghi come
precauzioni alle modifiche legali.
ad 2c)
Divieto d¹uso della maggior parte di attrezzature o apparecchiature:
Una parte
dei colleghi a me noti non osserva questa condizione, perché usano
apparecchiature di corrente debole almeno per la diagnosi.
ad 2d)
Divieto di prescrizione di medicamenti ed altri agenti terapeutici:
Una buona
parte dei colleghi a me noti non osserva questa condizione, perché prendendola
alla lettera non posso dire al mio cliente di bere il tè di tiglio. Non
parliamo poi dei medicamenti omeopatici, fitoterapeuticiŠ Come naturopata curo
il mio cliente con il tatto, la parola e il rimedio; così facevano tutti i
curatori sin dall¹inizio.
ad 2e)
Rimunerazione volontaria decisa autonomamente dal paziente a titolo di rimborso
delle spese:
Una buona
parte dei colleghi a me noti, come io stesso, non osserva questa condizione.
Mi faccio
pagare in contanti (non emetto fatture). Se un mio cliente lo desidera, gli
faccio almeno una ricevuta.
ad 3) Sottoposto
a tutte le pertinenti disposizioni della legge sanitaria.
Ci
sarebbero tanti argomenti da discutere, ne cito due:
Il segreto
professionale (anche verso le casse malati) che viene rispettato dalla maggior
parte dei colleghi.
L¹obbligo
di tenere una cartella con tutti i dati rilevanti del cliente e delle terapie
viene rispettato da pochi colleghi, anche se controllati da certe associazioni
professionali e da certe casse malati.
4.3 Revisione
della legge sanitaria prevista da Cantone Ticino
Con annoncio
nel foglio ufficiale di venerdì 29 dicembre 2000 (FU 103-104/2000) fu
pubblicata una proposta da accettare dal Gran Consiglio (con referendum
facoltativo).
Anche
l¹articolo 63 prevede importanti modifiche per la nostra professione in quanto
è progettata una categoria ³terapista complementare². La categoria del
³guaritore² rimane.
4.3.1 Prestiti
³terapisti complementari
Requisiti:
- esame
cantonale (ancora da stabilire), formazione teorica e pratica per prestazioni e
terapie richieste;
- buona
reputazione;
- buona
salute psichica e fisica;
- località
idonee.
Condizioni:
-
esclusivamente prestazioni e terapie indicate e concesse all¹autorità
sanitarie;
-
informazione del paziente sulla qualifica, nessuna concorrenza ad altri
operatori sanitari;
- indirizzare
pazienti ammalati agli operatori sanitari competenti;
- cartella
sanitaria per paziente;
-
informazione al Consiglio di Stato su mutamenti di prestazioni/terapie.
Limiti
di competenza:
-
interventi invasivi (che ledono la pelle);
- malattie
veneree e trasmissibili;
- uso di
apparecchiature ionizzanti o medicali;
-
medicamenti solo secondo lista D e E, omeopatici e antrosopofici (senza ricetta
medica).
4.4 Legge
professionale federale
Con
l¹accettazione della revisione della Costituzione Federale, le attività
paramediche sottosterranno (nuovo) alla legislazione professionale federale
(BIGA) e non più alle regole degli Ordini. Questo per iniziativa e proposta di
relativi organizzazioni professionali. È da prevedere che entro il 2003 ci
saranno anche degli sforzi, di ³professionalizzare² anche ³naturopati, medici
naturali, terapisti complementari, ...² a livello federale. Diverse
organizzazioni professionali, istituti, Š si danno da fare in merito.
Non
pretendo di dare consigli ad altri. Però ho fatto la seguente riflessione per
me stesso:
- Per me la
legge significa un divieto professionale. Non penso che questo fatto
anticostituzionale fosse inteso dal legislatore, né penso che volesse farmi
usufruire dell¹assistenza sociale.
- Nella
prassi quotidiana constato che il mio lavoro viene tollerato dalle autorità;
fino oggi non solo non ho trovato nessun¹ostacolo (neanche da parte di altre
professioni sanitarie) ma spesso sostegno, simpatia e collaborazione.
-
Eticamente mi sento in pace, perché rispetto le regole del giuramento di
Ippocrate e le norme etiche e morali della mia associazione professionale e mi
sento responsabile verso il mio cliente.
-
Moralmente mi sento in pace perché ho fatto e faccio i miei compiti
professionali e dispongo sia delle qualifiche sia dei requisiti del mestiere,
anche se non riconosciute della legge.
-
Socialmente mi sento a posto, perché ho tanti clienti soddisfatti delle mie
prestazioni che mi pagano di tasca loro.
- Non
intendo far parte della consorteria sanitocratica e per questo non collaboro
con le casse (anche se sarebbe facile per me), che fra l¹altro riconoscono i
miei colleghi.
- Sono
cosciente di non essere completamente conforme alla legge sanitaria e sono pronto
a portarne le conseguenze, se ci fosse qualcuno che mi denuncia.
D¹altronde
sono anche curioso di vedere cosa capita in un caso simile, visto che la legge
stessa non prevede delle sanzioni.
- Verso il
mio cliente mi comporto secondo le regole del codice delle obligazioni e del
codice penale.
-
Professionalmente rispetto le norme della mia associazione professionale NVS
Naturärzte-Vereinigung Schweiz.
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© 2005 P. Forster & B. Buser via Tesserete,
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