Medicina popolare

per autodidatti

 

 

luglio 26, 2005


 

Indice della pagina

 

1.0 Riassunto sinottico

 

2.0 Consorteria sanitocratica

2.1 Stato

2.2 Casse malati

2.3 Ordini e associazioni professionali

2.4 Utente

 

3.0 Legge sanitaria Ticinese

 

4.0 Guaritori

4.1 Legge sanitaria ticinese: Art.63

4.2 Commento all¹articolo 63

4.3 Revisione della legge

4.3.1   Previsti ³terapisti complementari²

4.4 Legge professionale federale

 

5.0 Comportamento personale

 

MN 2.1

Leggi e istituzioni

 

© Peter Forster

Bianca Buser

 

MmP 4.1

 

 


1.0 Riassunto sinottico

Come in tutte le nazioni industrializzate/democratiche il settore sanitario/medico ha acquistato un posto determinante nella scala dei valori sociali. Ha superato la religione, il settore bellico, l¹educazione e tenta di battere persino il resto dell¹economia, perché è anche un primordiale settore di economia pubblica e privata. In Svizzera solo la parte retribuita dalle casse malati è di ca. 16 miliardi di fr. all¹anno. Ciò significa che si tratta di un mercato di ca. 2¹700.‹ fr. per abitante all¹anno, non contando gli altri settori della sanità come spese private per cure e medicamenti, misure igieniche e preventive pubbliche e private, infortuni e invalidità.

Il seguente modello funzionale (frammentario) può dare una pallida idea della complessità di strutture, istituzioni ed interazioni nel settore sanitario del Canton Ticino.

 

 

2.0 Consorteria sanitocratica

Stato, Casse, Ordini e associazioni professionali verso l¹utente.

Riflettendo il funzionamento di questo aggregato si notano diverse stranezze.

Sono trattati i seguenti tem:

2.1 Stato

2.2 Casse malati

2.3 Ordini e associazioni professionali

2.4 Utente

 

2.1 Stato

Lo stato dispone del potere formale e di un piccolo potere reale in quanto può decidere sul finanziamento di strutture pubbliche e sussidi a strutture private (investimenti e costi di esercizio), faccenda alquanto strana, visto che ca. la metà delle imposte dirette del Cantone vanno nel settore sanitario. In parole volgari: è lo scemo che paga e ha poco da dire. Considerando che il compito dello Stato sarebbe di difendere gli interessi pubblici contro quelli particolari, li difende male.

 

2.2 Casse malati

Le casse gestiscono in realtà dei soldi pubblici in veste di imprenditori privati (forse per questo nella legge sanitaria non sono nominate). Con soldi pubblici (nostri) finanziano una bella parte dei costi di esercizio, di strutture, materiali e operatori sanitari. Sono i secondi scemi che pagano e hanno poco da dire. Considerando che il loro compito sarebbe di gestire bene i nostri soldi, li gesticono male.

 

2.3 Ordini e associazioni professionali

Gli ordini non sono scemi in quanto:

- Determinano le condizioni di ammissione alle professioni sanitarie (corporazioni), che vuol dire disporre del potere di escludere tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo i propri interessi.

- Determinano in maggior parte i costi del settore sanitario decidendo loro le prestazioni da fornire.

- Determinano la ripartizione della maggior parte delle rimunerazioni secondo un sistema di tariffe per i membri e di contratti di lavoro per i ³subordinati².

Considerando che il loro compito è di difendere gli interessi dei loro membri, lo fanno bene.

Non si tratta di dichiarare gli ordini delle arti sanitarie ³colpevoli² per lo stato insoddisfacente del settore sanitario; è lecito che difendono gli interessi dei loro membri e ³subordinati².

Pressoché tutti gli operatori sanitari che conosco vivono molto bene come compagni della consorteria e si battono con fervore per il loro pezzo della torta di soldi pubblici (stato e casse) cotta con gli ingredienti della malattia del prossimo.

Anche i miei colleghi naturopati e terapisti non si interessano per lo più di cercare ³alternative² quando si tratta di ³essere riconosciuti delle casse malati² e così di far parte anche loro della grande consorteria.

 

 

2.4 Utente

L¹utente ha da accettare le prestazioni offerte e le paga. Si lamenta dei premi delle casse e sfrutta spesso le prestazioni per ³ammortizzare² le spese. Insomma, fa la figura di chi vuol scopare e rimanere vergine nel medesimo tempo.

 

3.0 Legge sanitaria Ticinese

La Repubblica e Cantone del Ticino regola il settore con la legge sanitaria del 18 aprile 1986, visto che la competenza sanitaria è affidata ai Cantoni. È dovere morale di ogni operatore sanitario di aver almeno letto la legge Cantonale. Per questo è allegata a questo testo.

 

 

4.0  Guaritori

Per quanto concerne la mia professione, se ne parla nel capitolo 5.0: operatori sanitari Art. 63.

L¹articolo è indirizzato a ³tutte le persone che, senza disporre delle qualifiche e dei requisiti specifici ...².

Con questo è inteso che la mia formazione, qualifica e requisiti non figurano nelle liste del dipartimento della sanità.

In Consiglio di Stato ha in preparazione una nuova legge sanitaria. A quanto si sente, ci sarà anche una sistemazione della nostra professione. Per dettagli vedi capitolo 4.3 & 4.4.

Sono trattati i seguenti temi

4.1 Legge sanitaria ticinese: Art.63

4.2 Commento all¹articolo 63

4.3 Revisione della legge

4.3.1   Previsti ³terapisti complementari²

4.4 Legge professionale federale

 

4.1 Legge sanitaria ticinese: Art.63

1) Sono considerati ³guaritori², secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre delle qualifiche e dei requisiti specifici per l¹esercizio di una qualsiasi professione sanitaria prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, a pazienti consenzienti, prestazioni e terapie comunemente accettate dalla tradizione locale e popolare, comunque non invasive e non pericolose, per loro stessa natura, all¹incolumità psicofisica del paziente.

 

2) Il guaritore:

- Prima di dare una prestazione o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della sua qualifica in modo tale da escludere qualsiasi confusione con gli altri operatori sanitari autorizzati.

- Deve astenersi da qualsiasi forma di pubblicità. Eventuali targhe e iscrizioni di identificazione devono contenere la dicitura ³guaritore² e devono essere notificate al Dipartimento.

- Non può utilizzare attrezzature e apparecchiature ottiche, meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti, ed altre assimilabili.

- Non può prescrivere medicamenti o altri agenti terapeutici.

- Può essere rimunerato dal paziente unicamente con contributi volontari a titolo di rimborso delle spese. L¹ammontare del contributo è deciso in modo autonomo dal paziente.

 

3) Il guaritore è sottoposto, nell¹esercizio della sua attività a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei regolamenti.

 

4.2 Commento  all¹articolo 63

 

Visto cpv.3 vi invito ancora a studiare attentamente tutta la legge (allegata).

Riassumendo l¹articolo c¹è questo da dire:

 

ad 1) Terapie e prestazioni unicamente se accettate dalla tradizione locale e popolare:

La maggior parte dei colleghi a me noti, come me, non adempie questa condizione.

Né omeopatia, agopuntura, cinesiologia, shiatsu, terapie corporee, fiori di Bach, Š appartengono atradizioni locali e popolari.

 

ad 2a) Informazione al paziente della propria qualifica:

A questo scopo uso un curriculum e un foglio d¹informazione per il paziente riguardante le terapie che applico.

 

 

ad 2b) Nessuna pubblicità; identificazione ³guaritore²; notificare al dipartimento:

Mi sono fatto notificare con curriculum e un attestato di buona condotta al dipartimento della sanità. Lo consiglio vivamente a tutti i colleghi come precauzioni alle modifiche legali.

 

ad 2c) Divieto d¹uso della maggior parte di attrezzature o apparecchiature:

Una parte dei colleghi a me noti non osserva questa condizione, perché usano apparecchiature di corrente debole almeno per la diagnosi.

 

ad 2d) Divieto di prescrizione di medicamenti ed altri agenti terapeutici:

Una buona parte dei colleghi a me noti non osserva questa condizione, perché prendendola alla lettera non posso dire al mio cliente di bere il tè di tiglio. Non parliamo poi dei medicamenti omeopatici, fitoterapeuticiŠ Come naturopata curo il mio cliente con il tatto, la parola e il rimedio; così facevano tutti i curatori sin dall¹inizio.

 

ad 2e) Rimunerazione volontaria decisa autonomamente dal paziente a titolo di rimborso delle spese:

Una buona parte dei colleghi a me noti, come io stesso, non osserva questa condizione.

Mi faccio pagare in contanti (non emetto fatture). Se un mio cliente lo desidera, gli faccio almeno una ricevuta.

 

ad 3) Sottoposto a tutte le pertinenti disposizioni della legge sanitaria.

Ci sarebbero tanti argomenti da discutere, ne cito due:

Il segreto professionale (anche verso le casse malati) che viene rispettato dalla maggior parte dei colleghi.

L¹obbligo di tenere una cartella con tutti i dati rilevanti del cliente e delle terapie viene rispettato da pochi colleghi, anche se controllati da certe associazioni professionali e da certe casse malati.

 

4.3 Revisione della legge sanitaria prevista da Cantone Ticino

Con annoncio nel foglio ufficiale di venerdì 29 dicembre 2000 (FU 103-104/2000) fu pubblicata una proposta da accettare dal Gran Consiglio (con referendum facoltativo).

Anche l¹articolo 63 prevede importanti modifiche per la nostra professione in quanto è progettata una categoria ³terapista complementare². La categoria del ³guaritore² rimane.

 

4.3.1   Prestiti ³terapisti complementari

Requisiti:

- esame cantonale (ancora da stabilire), formazione teorica e pratica per prestazioni e terapie richieste;

- buona reputazione;

- buona salute psichica e fisica;

- località idonee.

Condizioni:

- esclusivamente prestazioni e terapie indicate e concesse all¹autorità sanitarie;

- informazione del paziente sulla qualifica, nessuna concorrenza ad altri operatori sanitari;

- indirizzare pazienti ammalati agli operatori sanitari competenti;

- cartella sanitaria per paziente;

- informazione al Consiglio di Stato su mutamenti di prestazioni/terapie.

Limiti di competenza:

- interventi invasivi (che ledono la pelle);

- malattie veneree e trasmissibili;

- uso di apparecchiature ionizzanti o medicali;

- medicamenti solo secondo lista D e E, omeopatici e antrosopofici (senza ricetta medica).

 

 

4.4 Legge professionale federale

Con l¹accettazione della revisione della Costituzione Federale, le attività paramediche sottosterranno (nuovo) alla legislazione professionale federale (BIGA) e non più alle regole degli Ordini. Questo per iniziativa e proposta di relativi organizzazioni professionali. È da prevedere che entro il 2003 ci saranno anche degli sforzi, di ³professionalizzare² anche ³naturopati, medici naturali, terapisti complementari, ...² a livello federale. Diverse organizzazioni professionali, istituti, Š si danno da fare in merito.

 

5.0 Comportamento personale

Non pretendo di dare consigli ad altri. Però ho fatto la seguente riflessione per me stesso:

- Per me la legge significa un divieto professionale. Non penso che questo fatto anticostituzionale fosse inteso dal legislatore, né penso che volesse farmi usufruire dell¹assistenza sociale.

- Nella prassi quotidiana constato che il mio lavoro viene tollerato dalle autorità; fino oggi non solo non ho trovato nessun¹ostacolo (neanche da parte di altre professioni sanitarie) ma spesso sostegno, simpatia e collaborazione.

- Eticamente mi sento in pace, perché rispetto le regole del giuramento di Ippocrate e le norme etiche e morali della mia associazione professionale e mi sento responsabile verso il mio cliente.

- Moralmente mi sento in pace perché ho fatto e faccio i miei compiti professionali e dispongo sia delle qualifiche sia dei requisiti del mestiere, anche se non riconosciute della legge.

- Socialmente mi sento a posto, perché ho tanti clienti soddisfatti delle mie prestazioni che mi pagano di tasca loro.

- Non intendo far parte della consorteria sanitocratica e per questo non collaboro con le casse (anche se sarebbe facile per me), che fra l¹altro riconoscono i miei colleghi.

- Sono cosciente di non essere completamente conforme alla legge sanitaria e sono pronto a portarne le conseguenze, se ci fosse qualcuno che mi denuncia.

D¹altronde sono anche curioso di vedere cosa capita in un caso simile, visto che la legge stessa non prevede delle sanzioni.

- Verso il mio cliente mi comporto secondo le regole del codice delle obligazioni e del codice penale.

- Professionalmente rispetto le norme della mia associazione professionale NVS Naturärzte-Vereinigung Schweiz.

 


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