Legiferazione ticinese concernente i Guaritori

Legiferazione ticinese concernente i

Guaritori

Negli ultimi tempi eravamo spesso introdotti in discorsi sulla legislazione ticinese concernente le medicine non convenzionali (alternative e complementari) e paramediche. Abbiamo notato, che le tante confusioni esistenti provvengono dal semplice fatto, che non si distingue (o si fa confronti) tra medicina "canonica" e medicina "laica".

Fu integrato con la figura del "terapista complementare" nel seno della medicina canonica una professione, che si dedica a terapie, complementari, alternative e naturopatiche.

Grazie al buon senso della popolazione e una tradizione politica "liberale", viviamo in un Cantone (TI, Svizzera), dove la medicina popolare e la medicina laica non è completamente integrato nel monopolio della "sanitocrazia", ma sono anche legalmente accettate nella figura del libero "guaritore". Di seguito (come ricordo) il relativo paragrafo.

Questo sito (Enciclopedia di medicina popolare) intende a tramandare, a mantenere e a promuovere una medicina alla casalinga, che non ha bisogno di uno specialista universitario per curare un raffreddore.

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario: REPUBBLICA E CANTONE TICINO: (Lsan) - 18 aprile 1989

6.1.1.1: 1 Guaritori Art. 63d67)
  1. Sono considerati "guaritori", secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono.

  2. Il guaritore:
    1. può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all'incolumità del paziente;
    2. deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l'attività
    3. prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54 e i terapisti complementari autorizzati;
    4. non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili;
    5. non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti;
    6. può essere rimunerato dal paziente unicamente con contributi volontari.

    Peter Forster & Bianca Buser | Enciclopedia di medicina popolare